D.P.R.
551/99 |
Art.
1. Definizioni.
Art. 2. Individuazione della
zona climatica e dei gradi-giorno.
Art. 3. Classificazione
generale degli edifici per categorie.
Art. 4. Valori massimi della
temperatura ambiente.
Art. 5. Requisiti e dimensionamento
degli impianti termici. |
Art.
1 - Definizioni
1. Ai fini
dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a) per "edificio", un sistema costituito dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di
volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono
detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici
ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna
che delimita un edificio pu˜ confinare con tutti o
alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno,
altri edifici;
b) per "edificio di proprieta' pubblica", un edificio
di proprieta' dello Stato, delle regioni, degli Enti locali,
nonche' di altri Enti pubblici, anche economici, destinato
sia allo svolgimento delle attivita' dell'Ente, sia ad altre
attivita' o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un
edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attivita'
istituzionale di Enti pubblici;
d) per "edificio di nuova costruzione", salvo
quanto previsto dall'art. 7, comma 3, un edificio per il
quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento
stesso;
e) per "climatizzazione invernale", l'insieme
di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio
dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del
presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante
il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura
e, ove presenti dispositivi idonei, della umidita', della
portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
f) per "impianto termico", un impianto tecnologico
destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o
alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli
stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione
e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione
e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici
gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per "impianto termico di nuova istallazione",
un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione
o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente
privo di impianto termico;
h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto termico",
le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso
e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono
essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature
di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino
l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso
corrente;
i) per "manutenzione straordinaria dell'impianto termico",
gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto
a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente
mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto
termico;
j) per "proprietario dell'impianto termico", chi
e' proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico;
nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati
amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi
dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilita'
posti a carico del proprietario dal presente regolamento
sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
l) per "ristrutturazione di un impianto termico",
gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico
mediante un insieme sistematico di opere che comportino
la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che
di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria
anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato
in impianti termici individuali nonche' la risistemazione
impiantistica nelle singole unita' immobiliari o parti di
edificio in caso di installazione di un impianto termico
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
m) per "sostituzione di un generatore di calore",
la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione
di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle
medesime utenze;
n) per "esercizio e manutenzione di un impianto termico",
il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di
responsabilita' finalizzata alla gestione degli impianti
includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria
e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza,
di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia
ambientale;
o) per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica
che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative
vigenti e comunque di idonea capacita' tecnica, economica,
organizzativa, e' delegata dal proprietario ad assumere
la responsabilita' dell'esercizio, della manutenzione e
dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei
consumi energetici;
p) per "contratto servizio energia", l'atto contrattuale
che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari
a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto
delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia,
di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo
nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione
e di utilizzo dell'energia;
q) per "valori nominali" delle potenze e dei rendimenti
di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti
dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r) per "potenza termica del focolare" di un generatore
di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato;
l'unita' di misura utilizzata e' il kW; s) per "potenza
termica convenzionale" di un generatore di calore,
la potenza termica del focolare diminuita della potenza
termica persa al camino; l'unita' di misura utilizzata e'
il kW;
t) per "potenza termica utile" di un generatore
di calore, la quantita' di calore trasferita nell'unita'
di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata
dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza
termica persa al camino; l'unita' di misura utilizzata e'
il kW; u) per "rendimento di combustione", sinonimo
di "rendimento termico convenzionale" di un generatore
di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale
e la potenza termica del focolare;
v) per "rendimento termico utile" di un generatore
di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la
potenza termica del focolare;
w) per "temperatura dell'aria in un ambiente",
la temperatura dell'aria misurata secondo le modalita' prescritte
dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per "gradi giorno" di una localita', la somma,
estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale
di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere
tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata
a 20 gradi centigradi, e la temperatura media esterna giornaliera;
l'unita' di misura utilizzata e' il grado giorno (GG). |
Art.
2 - Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno
1. Il territorio
nazionale e' suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche
in funzione dei gradi- giorno, indipendentemente dalla ubicazione
geografica: Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
non superiore a 600; Zona B: comuni che presentano un numero
di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; Zona
C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore
di 900 e non superiore a 1.400; Zona D: comuni che presentano
un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore
a 2.100; Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000; Zona F: comuni
che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province,
riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale,
i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta
tabella puo' essere modificata ed integrata, con decreto
del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato,
anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle
modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle
competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali
metodologie che verranno fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle
sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con
provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella
tabella suddetta per il comune piu' vicino in linea d'aria,
sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione,
di una quantita' pari ad un centesimo del numero di giorni
di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di
cui all'art. 9, comma 2 per ogni metro di quota sul livello
del mare in piu' o in meno rispetto al comune di riferimento.
Il provvedimento e' reso noto dal Sindaco agli abitanti
del comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione
del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEA
ai fini delle successive modifiche dell'allegato A.
4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio
a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale,
quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza,
per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo
le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della
zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco,
attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio
una zona climatica differente da quella indicata in allegato
A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA
e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica
di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero
un provvedimento interruttivo del decorso del termine da
parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal
Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato
per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza. |
Art.
3 - Classificazione generale degli edifici per categorie
1. Gli edifici
sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle
seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo,
quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case
di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza
con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine
settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo,
pensione ed attivita' similiari; E.2 Edifici adibiti a uffici
e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui
a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali,
purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti
dell'isolamento termico; E.3 Edifici adibiti a ospedali,
cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche' le
strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti
e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative
o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri,
sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei
e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti,
sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali
e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso
o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti
ad attivita' sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto
alle attivita' sportive; E.7 Edifici adibiti ad attivita'
scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; E.8 Edifici
adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili
come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono
essere considerate separatamente e cioe' ciascuna nella
categoria che le compete. |
Art.
4 - Valori massimi della temepratura ambiente
1. Durante
il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione
invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria
nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare
(dei singoli ambienti degli edifici), definite e misurate
come indicato al comma 1, lettera w) dell'art. 1, non deve
superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
a) 18 ¡C + 2 ¡C di tolleranza per gli edifici
rientranti nella categoria E.8; b) 20 ¡C + 2 ¡C
di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie
diverse da E.8.
2. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti
entro i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con
accorgimenti che non comportino spreco di energia.
3. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorita'
comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere
deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura
dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui e' in
funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora
elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino
temperature piu' elevate di detti valori.
4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe
al limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti,
durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione
invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti
condizioni: a) le esigenze tecnologiche o di produzione
richiedano temperature superiori al valore limite; b) l'energia
termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente
non convenientemente utilizzabile in altro modo.
5. Ferme restando le deroghe gia' concesse per gli edifici
esistenti in base alle normative all'epoca vigenti, i valori
di temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e
4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui
all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli
elementi tecnici di carattere oggettivo che li giustificano.
Prima dell'inizio lavori le autorita' comunali devono fornire
il benestare per l'adozione di tali valori di temperatura;
qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione
della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato,
salvo che non sia stato notificato prima della scadenza
un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le
risultanze della relazione tecnica. |
Art.
5 - Requisiti e dimensionamento degli impianti termici
1. Gli impianti
termici di nuova installazione nonche' quelli sottoposti
a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da
assicurare, in relazione a: -- il valore massimo della temperatura
interna previsto dall'art. 4, -- le caratteristiche climatiche
della zona, -- le caratteristiche termofisiche dell'involucro
edilizio, -- il regime di conduzione dell'impianto in base
agli obblighi di intermittenza- attenuazione previsti dall'art.
9 del presente decreto, un "rendimento globale medio
stagionale", definito al successivo comma 2, non inferiore
al seguente valore: eta g = (65 + 3 log P n)% dove log Pn
e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale
del generatore o del complesso dei generatori di calore
al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.
2. Il "rendimento globale medio stagionale" dell'impianto
termico e' definito come rapporto tra il fabbisogno di energia
termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia
primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia
elettrica ed e' calcolato con riferimento al periodo annuale
di esercizio di cui all'art. 9. Ai fini della conversione
dell'energia elettrica in energia primaria si considera
l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh. Il rendimento globale medio
stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti
medi stagionali: -- rendimento di produzione, -- rendimento
di regolazione, -- rendimento di distribuzione, rendimento
di emissione, e deve essere calcolato secondo le metodologie
e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che
verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite
dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
entro i successivi trenta giorni.
3. Nella sostituzione dei generatori di calore il dimensionamento
del o dei generatori stessi deve essere effettuato in modo
tale che il "rendimento di produzione medio stagionale"
definito come il rapporto tra l'energia termica utile generata
ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria
delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato
con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art.
9, risulti non inferiore al seguente valore: eta g = (77
+ 3 log P n)% per il significato di log Pn e per il fattore
di conversione dell'energia elettrica in energia primaria
vale quanto specificato ai commi 1 e 2.
4. Il "rendimento di produzione medio stagionale"
deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni
riportate nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2.
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione
invernale con potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza
deve essere ripartita almeno su due generatori di calore.
Alla ripartizione di cui sopra e' ammessa deroga nel caso
di sostituzione di generatore di calore gia' esistente,
qualora ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o
economica quali ad esempio la limitata disponibilita' di
spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonche'
in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata
dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale
degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari per una pluralita' di utenze, deve essere
effettuata con generatori di calore separati, fatte salve
eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che
l'adozione di un unico generatore di calore non determini
maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura
tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che
giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati
nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica
UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua,
e' prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella
norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione
con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati
alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici
e sanitari per una pluralita' di utenze di tipo abitativo
devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI
9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell'acqua
calda di capacita' adeguata, coibentato in funzione del
diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide per
tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono
essere progettati e condotti in modo che la temperatura
dell'acqua, misurata nel punto di immissione della rete
di distribuzione, non superi i 48 gradi centigradi, + 5
gradi centigradi di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella sostituzione
di generatori di calore destinati alla produzione di energia
per la climatizzazione invernale o per la produzione di
acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore
deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti
della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del
generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire
l'inserzione di sonde per la determinazione del rendimento
di combustione e della composizione dei gas di scarico ai
fini del rispetto delle vigenti disposizioni.
9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da
più unità immobiliari devono essere collegati
da appositi camini, canne fumarie o ssitemi di evacuazione
dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio
alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente
Gli edifici multipiano costituiti da piu' unita' immobiliari
devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione
dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio
alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei
seguenti casi: -- nuove installazioni di impianti termici,
anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
-- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, --
ristrutturazioni della totalita' degli impianti termici
individuali appartenenti ad uno stesso edificio, trasformazioni
da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
impianti termici individuali realizzati dai singoli previo
distacco dall'impianto centralizzato. Fatte salve diverse
disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei
regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni,
le disposizioni del presente comma possono non essere applicate
in caso di mera sostituzione di generatori di calore che,
per i valori di emissioni nei prodotti della combustione,
appartengano alla classe meno inquinante prevista dallanorma
tecnica UNI EN 297:
singole ristrutturazioni di impianti termici individuali
già esistenti, siti in stabili plurifamigliari, qualora
nella versione iniziale non dispongano già di camini,
canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali
ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi
con combustione asservita da ventilatore;
nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio
assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente
a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente
mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione
che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione
fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese
quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive
modificazioni, le disposizioni del presente comma possono
non essere applicate nei seguenti casi: mera sostituzione
di generatori di calore individuali, singole ristrutturazioni
degli impianti termici individuali gia' esistenti, siti
in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale
non dispongano gia' di sistemi di evacuazione dei prodotti
della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo
l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati impianti
termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali:
stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione
dell'impianto termico, che comportino l'installazione di
generatori di calore individuali, che rientrano nel campo
di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29.6.1990,
è prescritto l'impiego di generatori muniti di marca
CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo
classificazione della normativa tecnica UNI-CIG 7129) instllati
all'interno di locali devono essere muniti all'origine di
un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della
combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica
UNI-CIG EN 297 del 1996.Al fine di garantire una adeguata
ventilazione, nel caso di installazione di generatori di
tipo B1 in locali abitati, dovrà esssere realizzata,
secondo le modalità previste al punto 3.2.1 della
norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita apertura di sezione
libera totale non inferiore a 0,4 mq.
(In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione
dell'impianto termico che comportino l'installazione di
generatori di calore individuali, esclusi i casi di mera
sostituzione di questi ultimi, e' prescritto l'impiego di
generatori isolati rispetto all'ambiente abitato, da realizzare
ad esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione
delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi
tipo se installati all'esterno o in locali tecnici adeguati.
Le disposizioni del presente comma non si applicano nei
casi di incompatibilita' con il sistema di evacuazione dei
prodotti della combustione gia' esistente. In ogni caso
i generatori di calore ti tipo B1 (secondo classificazione
della suddetta normativa UNI 7129) devono essere muniti
all'origine di un dispositivo di controllo dell'evacuazione
dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato
nel foglio aggiornamento UNI 7271 FA-2 del dicembre 1991).
11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle
opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete
di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare
un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione
compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative
al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come
prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione
del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate
nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche
quando queste ultime siano isolate termicamente, devono
essere installate e coibentate, secondo le modalita' riportate
nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera della
coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire
il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali
dei materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo
conto in particolare della permeabilità al vapore
dello starto isolante, delle condizioni termoigrometriche
dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore.
Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali ad
esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto
termico, devono essere coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili
zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio
singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici
amministrativi nelle scuole), e' prescritto che l'impianto
termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un
sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione
di detta climatizzazione in relazione alle condizioni di
occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei
casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora
per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi
a ventilazione meccanica controllata, e' prescritta l'adozione
di apparecchiature per il recupero del calore disperso per
rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria
di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento
M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori
limite riportati nell'allegato C del presente decreto.
14. L'installazione nonche' la ristrutturazione degli impianti
termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo
1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella
relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprieta' pubbica o adibiti ad uso
pubblico e' fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art.
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno
energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia
o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10
stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si
determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione.
Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica
devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione
tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa
relativi all'impianto termico, riportando le specifiche
valutazioni che hanno determinato la non applicabilita'
del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza
economica, per gli impianti di produzione di energia di
nuova installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo
del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate
determinato dal recupero entro un periodo di otto
anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le fonti
rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale;
il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, e'
determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile,
o di alti vettori energetici, valutate ai costi di fornitura
all'atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali
introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione
di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno
semplice e' elevato da otto a dieci anni per edifici siti
nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggiore importanza
dell'impatto ambientale.
17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga
utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e
per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
anche per altri usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica
e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica,
le valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui
ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto
anche dei suddetti utilizzi e vendite.
18. L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie
di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate
elettivamente indicate per la produzione di energia per
specifiche categorie di edifici. L'adozione di dette tecnologie
per dette categorie di edifici deve essere specificatamente
valutata in sede di progetto e di relazione tecnica di cui
all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che
tale adempimento esoneri il progettista dal valutare la
possibilitˆ al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo
di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute
valide. |
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