D.P.R.
551/99 |
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Art.
6 - Rendimento minimo dei generatori di calore
1. Negli
impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione
degli impianti termici nonche' nella sostituzione di generatori
di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza
nominale utile pari o inferiore a 400kw devono avere un
"rendimento termico utile" conforme a quanto prescritto
dal Dpr 15.11.96, n. 660. I generatori ad acqua calda di
poetnza superiore devono rispettare i limiti di rendimento
fissati dala medesimo Dpr per le caldaie di poetnza pari
a 400kw. I generatori di calore ad aria calda devono avere
un "rendimento di combustione" non inferiore ai
valori riportati nell'allegato E al presente decreto.
(Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione
degli impianti termici nonche' nella sostituzione di generatori
di calore, i generatori di calore ad acqua calda devono
avere un "rendimento termico utile" ed i generatori
di calore ad aria calda devono avere un "rendimento
di combustione" non inferiore ai rispettivi valori
riportati nell'allegato E al presente decreto.)
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere
alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano
sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi
comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui
di lavorazioni, biogas; c) i generatori di calore policombustibili
limitatamente alle condizioni di funzionamento con combustibili
di cui alla lettera b). |
Art.
7 - Termoregolazione e contabilizzazione
1. Fermo
restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia
stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore
del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione
e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano agli impianti
termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione
degli impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento
ambientale per una pluralita' di utenze, qualora la potenza
nominale del generatore di calore o quella complessiva dei
generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, e'
prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato
di programmatore che consenta la regolazione della temperatura
ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco
delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato
da una sonda termometrica di rilevamento della tempertura
esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata
e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate
con una incertezza non superiore a 2 gradi centigradi.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di
edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia
sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata
in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati
in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore per ogni singola unita'
immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge
9.1.91, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici
di nuova costruzione, la cui concessione ediliza sia rilasciata
dopo il 30.6.2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola
unità immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del
presente articolo pu˜ essere dotato di un programmatore
che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura
ambiente qualora in ogni singola unita' immobiliare sia
effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione
del calore e un sistema di termoregolazione pilotato da
una o piu' sonde di misura della temperatura ambiente dell'unita'
immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione
di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco delle
24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione
alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad
una occupazione discontinua nel corso della settimana o
del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale
o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di
calore o l'intercettazione o il funzionamento in regime
di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi
di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unita' immobiliari destinati,
anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale
devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione
pilotato da una o piu' sonde di misura della temperatura
ambiente con programmatore che consenta la regolazione di
questa temperatura su almeno due livelli di temperatura
nell'arco delle 24 ore.
7. Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli
locali di una unita' immobiliare per effetto degli apporti
solari e degli apporti gratuiti interni e' opportuna l'installazione
di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura
ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi
caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L'installazione
di detti dispositivi e' aggiuntiva rispetto ai sistemi di
regolazione di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove
tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione,
ed e' prescritta nei casi in cui la somma dell'apporto termico
solare mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione
tra quelli interamente compresi nell'arco del periodo annuale
di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti gratuiti
interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno
energetico complessivo calcolato nello stesso mese.
8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma
7 deve essere giustificata in sede di relazione tecnica
di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10; in particolare la valutazione degli apporti solari
e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata
utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche
UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
9. Nel caso di installazione in centrale termica di piu'
generatori di calore, il loro funzionamento deve essere
attivato in maniera automatica in base al carico termico
dell'utenza. |
Art.
8 - Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato
per la climatizzazione invernale
1. Ai fini
dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico
convenzionale per la climatizzazione invernale e' la quantita'
di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di
un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura
al valore costante di 20 gradi centigradi con un adeguato
ricambio d'aria durante una stagione di riscaldamento il
cui periodo e' convenzionalmente fissato; a) per le zone
climatiche A, B, C, D, E dal comma 2 dell'art. 9 del presente
decreto; b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire
dal 5 di ottobre, senza che cio' determini alcuna limitazione
dell'effettivo periodo annuale di esercizio.
2. Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale (FEN) e' il fabbisogno energetico convenzionale
di cui al precedente comma 1 diviso per il volume riscaldato
e i gradi-giorno della localita'. L'unita' di misura utilizzata
e' il kJ/m3 GG.
3. Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per
la climatizzazione invernale definito al comma 1 ed il calcolo
del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale definito al comma 2 devono essere effettuati con
la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI che verranno
pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i
successivi trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato
nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10.
4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio
energetico del sistema edificio-impianto termico e tiene
conto, in termini di apporti: -- dell'energia primaria immessa
nella centrale termica attraverso i vettori energetici,
-- dell'energia solare fornita all'edificio, degli apporti
gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo
degli abitanti, all'uso della cucina, agli elettrodomestici,
all'illuminazione, in termini di perdite: -- dell'energia
persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro
edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata
all'umidita', -- dell'energia persa dall'impianto termico
nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed
emissione del calore.
5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata
inferiore a 10.000 m3 e' ammesso un calcolo semplificato
del fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno
energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico
del sistema edificio-impianto che tiene conto, in termini
di apporti: -- dell'energia primaria immessa nella centrale
termica attraverso i vettori energetici, in termini di perdite:
-- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione
attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima
anche l'energia associata all'umidita', --dell'energia persa
dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione,
distribuzione ed emissione del calore.
6. Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per
trasmissione dell'involucro edilizio deve essere effettuato
utilizzando le norme UNI 7357 e non deve superare i valori
che saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1 e
2 dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa
della emanazione di detti regolamenti, i valori limite di
tale coefficiente restano fissati in conformita' di quanto
disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 20 ottobre 1986, n. 244.
7. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per
la climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato
con le metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare
inferiore al seguente valore limite: FEN(lim)=[(Cd+0.34
n)-K u * (0,01I/dTm+a/dTm)] * 86,4/eta*g. La predetta formula
non e' utilizzabile per il calcolo del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale; essa serve
esclusivamente per la determinazione di un valore limite
superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle
costanti viene di seguito elencato: Cd = coefficiente di
dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio,
espresso in W/m3 gradi centigradi, calcolato secondo le
indicazioni dell'art. 8, comma 6; n = numero dei volumi
d'aria ricambiati in un'ora (valore medio nelle 24 ore),
espresso in h(-1); 0.34 = costante, dimensionata in W h/m3
gradi centigradi, che esprime il prodotto del calore specifico
dell'aria per la sua densita'; I = media aritmetica dei
valori dell'irradianza solare media mensile sul piano orizzontale
espressa in W/m2, la media e' estesa a tutti i mesi dell'anno
interamente compresi nel periodo di riscaldamento di cui
al comma 1 del presente articolo; i valori saranno forniti
dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3; dTm = differenza
di temperatura media stagionale espressa in gradi centigradi;
i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui
al comma 3; 0.01 = valore convenzionale, espresso in m(-1),
della superficie ad assorbimento totale dell'energia solare
per unita' di volume riscaldato; a = valore degli apporti
gratuiti interni, espresso in W/m3, fissati in conformita'
a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma
3; ku = coefficiente adimensionato di utilizzazione degli
apporti solari e degli apporti gratuiti interni, calcolato
in conformita' a quanto indicato nelle norme tecniche UNI
di cui al comma 3; 86.4 = migliaia di secondi in un giorno;
rappresenta la costante di conversione da W/m3 gradi centigradi
(dimensioni della espressione tra parentesi nella formula)
a kJ m3 GG (dimensione del FEN); eta g = valore del rendimento
globale medio stagionale definito all'art. 5, comma 1.
8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore
del numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora ed e'
convenzionalmente fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa
nel caso non sussistano ricambi meccanici controllati.
9. Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio
d'aria imposti da norme igieniche o sanitarie (in relazione
ad esempio: alla destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale
presenza nei locali di apparecchi di riscaldamento a focolare
aperto); o comunque regolamentati da normative tecniche,
il valore di n e' convenzionalmente fissato pari ad 1.1
volte i valori succitati, che devono comunque essere espressi
in termini di valori medi giornalieri nelle 24 ore.
10. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata
inferiore a 10.000 m3, nel caso sia stato utilizzato il
calcolo semplificato di cui al punto 5, il valore limite
del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione
invernale, dovra' essere calcolato mediante la formula di
cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0.
11. La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato di cui al comma 7 potra' essere variata, anche
in relazione all'evoluzione della normativa nazionale o
comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato. |
Art.
9 - Limiti di esercizio degli impianti termici
1. Gli impianti
termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti
devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento,
non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati
dall'art. 4 del presente decreto.
2. L'esercizio degli impianti termici e' consentito con
i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di
esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera
di attivazione: Zona A: ore 6 giornaliere dal I dicembre
al 15 marzo; Zona B: ore 8 giornaliere dal I dicembre al
31 marzo; Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al
31 marzo; Zona D: ore 12 giornaliere dal I novembre al 15
aprile; Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15
aprile; Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono
essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche
che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata
giornaliera non superiore alla meta' di quella consentita
a pieno regime.
3. E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero
di riscaldamento in due o più sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella
zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore
23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla
limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata
giornaliera di attivazione non si applicano: a) agli edifici
rientranti nella categoria E.3; b) alle sedi delle rappresentanze
diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non
siano ubicate in stabili condominiali; c) agli edifici rientranti
nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e
asili nido; d) agli edifici rientranti nella categoria E.1
(3), adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita' assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti
a piscine saune e assimilabili; f) agli edifici rientranti
nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche
o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano,
limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione
degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici,
nei seguenti casi: a) edifici rientranti nella categoria
E.2 ed E.5, limitatamente alle parti adibite a servizi senza
interruzione giornaliera delle attivita'; b) impianti termici
che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione
con produzione combinata di elettricitˆ e calore; c)
impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento
di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici
dotati di circuito primario, al solo fine di alimentare
gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di
produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonche'
al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito
primario al valore necessario a garantire il funzionamento
dei circuiti secondari nei tempi previsti; e) impianti termici
centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento
non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore
installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda
di rilevamento della temperatura esterna con programmatore
che consenta la regolazione almeno su due livelli della
temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti
possono essere condotto in esercizio continuo purche' il
programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il
raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a
16 gradi centigradi + 2 gradi centigradi di tolleranza nelle
ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione
di cui al comma 2 del presente articolo; f) impianti termici
centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento
non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore
installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola
unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione del
calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente dell'unita' immobiliare stessa dotato di un programmatore
che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta
temperatura nell'arco delle 24 ore; g) impianti termici
per singole unita' immobiliari dotati di apparecchi per
la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento
non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore
installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione
di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle
24 ore nonchè lo spegnimento del generatore di calore
sulla base delle necessita' dell'utente; h) impianti termici
condotti mediante "contratti di servizio energia"
i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento
del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente
regolamento, purche' si provveda, durante le ore al di fuori
della durata di attivazione degli impianti consentita dal
comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei
limiti indicati alla lettera e).
7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino
o locatario puo' richiedere che, a cura delle Autorita'
competenti di cui all'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata l'osservanza
delle disposizioni del presente regolamento.
8. In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore
e, dove questo manchi, il proprietario o i proprietari sono
tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato
al servizio di una pluralita' di utenti, una tabella concernente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto
termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto
nei limiti di quanto disposto dal presente articolo; b)
le generalita' e il domicilio del soggetto responsabile
dell'esercizio e della manutezione dell'impianto termico. |
Art.
10 - Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito
ai limiti di esercizio degli impianti termici
1. In deroga
a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera
immediatamente esecutiva della Giunta comunale, possono
ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali
di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli
impianti termici, sia per i centri abitati, sia per singoli
immobili.
2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della polazione
relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma
|
Art.
11 - Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli
relativi
1. L'esercizio
e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al
proprietario, definito come alla lettera j) dell'art. 1,
comma 1, o per esso a un terzo, avente i requisiti definiti
alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la
responsabilita'. L'eventuale atto di assunzione di responsabilità
da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni
amministrative previste dal comma 5 dell'art.34 della legge
9.1.91, n.10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato
al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non
può delegare ad altri le responsabilità assunte,
e può ricorrere solo occasionalmente al sub-appalto
delle attività di sua competenza, fermo restando
il rispetto della legge 5.3.90, n. 46, per le attività
di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria
diretta responsabilità ai sensi dell'art. 1667 e
segg. del C.C. Il ruolo di terzo responsabile di un'impianto
è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia
per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata
nell'ambiuto di un contratto servizio-energia, con modalità
definite con D.M. industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro delle finanze
(L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono
affidati al proprietario, definito come alla lettera j)
dell'art. 1, comma 1, o per esso a un terzo, avente i requisiti
definiti alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne
assume la responsabilita'.)
2. Nel caso di unita' immobiliari dotate di impianti termici
individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo,
dell'unita' immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione,
alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli
obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse
responsabilita' limitatamente all'esercizio, alla manutenzione
dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui
al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al
focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa
vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei
requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico" e' dimostrato
mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica
amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio,
l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e
manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento,
oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione
europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai
sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000,per l'attività
di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte
di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano
o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile
tecnico preposto deve possedere conoscenze tecncihe adeguate
alla complessità dell'impianto o degli impianti a
lui affidati.
(Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza
nominale superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora gli
impianti termici siano destinati esclusivamente ad edifici
di proprieta' pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti
ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al
"terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico" e' dimostrato mediante l'iscrizione
ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione
e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale
dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli
impianti termici di ventilazione e di condizionamento, oppure
mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunita'
Europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai
sensi delle norme UNI EN 29.000.)
4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente
alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la
manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora
non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli
apparecchi e dei dispositivi facentei parte delll'impianto
termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni
tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa
vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione
delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi
e dispositivi per i quali non si ano disponibili le istruzioni
del fabbricante relative allo specifico modello, devono
essere eseguite secondo le prescrizioni e conla periodicità
prevuistra dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico
elemento o tipo di apparecchio o tipo di dipsositivo. In
mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di
cui all'allegato H devono essere effettuati almeno una volta
l'anno, fermo restando quanto stabilito ai commi 12 e 13.
4 bis. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione
dell'impianto,l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere
un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto
che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale
del rapporto sarà da questi conservato ed allegato
al libretto di cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento
unifamigliari, di potenza nominale del focolare inferiore
a 35 kw, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà
essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di
cui all'allegato H al presente decreto. Tale modelllo potrà
essere modificato ed aggiornato, anche in relazione al progresso
della tecnica ed all'evoluzione della normativa nazionale
o comunitaria, dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianto, con proprio decreto o mediante approvazione
di specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima procedura
potranno essere adottati modelli standard per altre tipologie
di impianto
(Le operazioni di manutenzione dell'impianto termico devono
essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti normative
UNI e CEI e devono essere effettuate almeno una volta l'anno
salvo indicazioni piu' restrittive delle suddette normative.)
5. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione degli impianti termici deve essere riportato
in evidenza sul "libretto di centrale" o sul "libretto
di impianto" prescritto dal comma 9.
6. Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro
sessanta giorni la propria nomina all'ente locale competente
per i controlliprevisti al comma 3 dell'articolo 31 della
legge 9.1.91, n.10. Al medesimo ente il terzo responsabile
comunicherà immediatamanete eventuali revoche o dimissioni
dall'incarico, nonchè eventuali variazioni sia di
consistenza che di titolarità dell'impianto.
(Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
termico appone la firma sul "libretto di centrale"
o sul "libretto d'impianto" di cui al comma 9
per accettazione della funzione che lo impegna, tra l'altro,
quale soggetto delle sanzioni amministrative previste dal
comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.)
7. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli
impianti termici e' tra l'altro tenuto: -- al rispetto del
periodo annuale di esercizio;
-- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della
durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9.
-- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti
consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.
8. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto,
ove non possieda i requisisti necessari o non intenda provvedere
direttamente, affida le operazioni di cui al comma 4 a soggetti
abilitati alla mnutenzione straordinaria degli impianti
di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge
5.3.90, n.46. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto
deve essere abilitato anche per gl impianti di cui all'articolo
1, comma 1, lettera e) della medesima legge 5.3.90, n. 46.
Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale
del focolare inferiore a 35 kw, la figura del rsponsabile
dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante
che può, con le modalità di cui al comma 1,
delegarne i compiti a un soggetto cui è affidata
con conntinuità la manutenzine dell'impianto., che
assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando
che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le
responsabilità di cui al comma 7. Al termine dell'occupazione
è fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario
o al subentrante il "libretto di impianto" prescritto
la comma 9 dbitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.
(Nel caso di impianti termici individuali e' fatto obbligo
all'occupante l'unita' immobiliare di affidare la manutenzione
dell'impianto a persona fisica o giuridica che risponda
ai requisiti di cui alla lettera o) dell'art. 1, qualora
non possegga esso stesso i requisiti ivi richiesti. Tali
requisiti, nel caso specifico di impianti termici individuali,
si intende sussistano, tra l'altro, per i soggetti abilitati
alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma
1, lettera c), della legge 5 marzo 1990, n. 46. La figura
del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si
identifica con l'occupante o, su delega di questo, con il
soggetto cui e' affidata la manutenzione dell'impianto,
fermo restando che l'occupante stesso assume in maniera
esclusiva le responsabilitˆ di cui al comma 7. Al termine
dell'occupazione e' fatto obbligo all'occupante di consegnare
al proprietario o al subentrante il "libretto di impianto"
prescritto al comma 9.)
9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o
uguale a 35 kW devono essere muniti di un "libretto
di centrale" conforme all'allegato F al presente regolamento;
gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35
kW devono essere muniti di un "libretto di impianto"
conforme all'allegato G al presente regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto
di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio
decreto.
11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti
termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione,
e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione
dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto
della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri
di combustione dalla ditta installatrice che, avendo completato
i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è
in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità
nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione
di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5.3.90,
n.46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui all
anota 7 del modello di dichiarazione allaegato al decreto
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato
20.2.92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.2.92.
Copia della scheda identificativa dell'imapinto contenuta
nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e
dell amanutenzione, dovrà essere inviata all'ente
competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione
inziale del ibretto, previo rilevamento dei parametri di
combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata
in vigore del presente regolamento nonchè la compilazione
per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento
e' effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile
e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile
è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale
terzo responsabile subentrante l'originale del libretto,
ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.
(La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti
termici di nuova installazione o da ristrutturare e, per
impianti termici individuali anche in caso di sostituzione
di generatori di calore, deve essere effettuata da un installatore
che possegga i requisiti richiesti per l'installazione e
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c) della legge 5 marzo 1990, n. 46. La compilazione
iniziale del libretto per impianti esistenti all'atto dell'entrata
in vigore del presente regolamento nonche' la compilazione
per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento
e' effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico.)
12. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono
quelli riportati sul "libretto di centrale" o
sul "libretto di impianto" di cui al comma 9.
Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta
l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento,
per i generatori di calore con potenza nominale superiore
uguale a 35 kW e almeno con periodicita' biennale per i
generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma
restando la periodicita' almeno annuale delle operazioni
di manutenzione prescritte al comma 4.
13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore
o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva
maggiore o uguale a 350 kW e' inoltre prescritta una seconda
determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare
normalmente alla metˆ del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle
verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima
potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni
di normale funzionamento, in conformita' alle vigenti norme
tecniche UNI, deve risultare:
a) per i generatori di calore ad acqua calda installati
antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di tre
punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo
6 per caldaie standard della medesima potenza;
b) per i generatori di calore ad acqua calda installati
a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore al dopo l'entrata
in vigore del presente regolamento: non inferiore al valore
minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale
previsto ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto per
caldaie standard della medesima potenza;
c) per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente
al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione
alla potenza nominale indicato all' allegato E;
d) per generatori di calore ad aria calda installati a partire
dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione
alla potenza nominale indicato all'allegato E.
(Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle
verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale
della potenza termica del focolare, in conformita' a norme
tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre
1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni, deve
risultare: a) per i generatori di calore ad acqua calda
installati antecedentemente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento: non inferiore a quattro punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico
utile alla potenza nominale indicato al punto 1 dell'allegato
E; b) per i generatori di calore ad acqua calda installati
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore
a un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale indicato al punto 1
dell'allegato E; c) per generatori di calore ad aria calda
installati antecedentemente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento: non inferiore a sei punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione
alla potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato
E; d) per generatori di calore ad aria calda installati
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore
a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento
di combustione alla potenza nominale indicato al punto 2
dell'allegato E.)
15. Qualora i generatori di calore installati antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento
non possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione
ai valori di rendimento di combustione indicati alle lettere
a) e c) del comma 14 e' prescritta la loro sostituzione
entro i termini appresso indicati: potenza nominale termini
350 kW e oltre entro il 30 settembre 1994 inferiore a 350
kW per zone climatiche E, F entro il 30 settembre 1995 inferiore
a 350 kW per le restanti zone climatiche entro il 30 settembre
1996 I generatori di calore installati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento per i
quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano
stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli
indicati alle lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili
a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono
essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla
data della verifica.
16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni
di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti
di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere
b) e d) del comma 14, sono comunque esclusi dalla conduzione
in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) e
h) del comma 6 dell'art. 9.
17. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione
invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione
di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore,
macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore,
le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici,
gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli
impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione
invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere
muniti di "libretto di centrale" predisposto,
secondo la specificita' del caso, dall'installatore dell'impianto
ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio
e della manutenzione; detto libretto dovra' contenere oltre
alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi
da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilita' di
detti elementi in conformita' alle leggi vigenti, la periodicita'
prevista per le verifiche; un apposito spazio dovra' inoltre
essere riservato all'annotazione degli interventi di manutenzione
straordinaria. Per la parte ad eventuali generatori di calore
il libretto di centrale si atterra' alle relative disposizioni
già previste nel presente regolamento.
18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 10/1991,
i comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province
per la restante parte del territorio, in un quadro di azioni
che vedano l'Ente locale promuovere la tutela degli interessi
degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione,
sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano,
con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti
ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica
competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo
stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico.
I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici
devono essere alegati al libretto di centrale o al libretto
di impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti negli
spazi appositamente previsti. Entro il 31.12.2000 gli enti
di cui sopra inviano alla regione di appartenenza, e pre
conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, un arelazione sulle caratteristiche e
sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti
termici nel territorio di propria competenza, con particolare
riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nell'ultimo
biennio. La relazione sarà aggiornata con frequenza
biennale.
(Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 10/1991, i comuni
con piu' di quarantamila abitanti e le province per la restante
parte del territorio effettuano, con cadenza almeno biennale
e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di
organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i
controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione
e di esercizio dell'impianto termico. I risultati dei controlli
eseguiti sugli impianti termici con potenza superiore o
uguale a 35 kW devono essere segnati nel libretto di centrale
utilizzando gli spazi appositamente previsti.)
19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli
di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno
stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo
accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento
alla specifica attività prevista, i requisisti minimio
di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA, nell'ambito
dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce
agli enti locali che ne facciano richiesta assistenza per
l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti
organismi.
(In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli
di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno
stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo
accertamento che gli stessi non svolgano nel contempo funzione
di responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli
impianti termici sottoposti a controllo. L'ENEA, nell'ambito
dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, fornisce agli Enti locali
che ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento
dell'idoneitˆ tecnica dei predetti organismi.)
20. Limitatamente agli impianti di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kw, gli enti di cui al comma 18
possono, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento
reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che
i controlli di intendano effettuati nei casi in cui i manutentori
degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio
e manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano,
con le modalità ed entro i termini stabiliti dal
provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, redatta
secondo il modello di cui all'allegato H, con timbro e firma
del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima
figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa
assunzione di responsabilità, attestante il rispetto
delle norme di detto regolamento, con particolare riferimento
ai risultati delle verifiche periodiche di cui al comma
12. Gli enti di cui al comma 18 possono latresì stabilire,
per manutentori e terzi responsabili, l'obbligo di consegna
periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico
standardizzato. Gli enti, qualora ricorrano alla forma di
verifica prevista al presente comma, devono comunque effettuare
annualmente controlli tecnici a campione su lameno il 5%
degli impianti id potenza nominale del focolare inferiore
a 35kw esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli
per i quali sia pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione
di avvenuta manutenzione, ai fini del riscontro della veridicità
della dichiarazione stessa, provvedendo altresì ad
effettuare, nei termini previsti dall'articolo 31, comma
3, della legge 9.1.1991, n. 10, i controlli su tutti gli
impianti termici per i quali la dichiarazione di cui sopra
risulti omessa o si evidenzino comunque situazioni di non
conformità alle norme vigenti. Gli enti locali, al
fine di massimizzare l'efficacia della propria azione, possono
programmare i predetti controlli a campione dando priorità
agli impianti più vecchi o per i quali si abbia comunque
una indicazione di maggiore criticità, avendo peraltro
cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni
di mercato. In conformità al principio stabilito
dal comma 3, articolo 31, della legge 9.1.1991, n. 10, gli
oneri per la effettuazione dei controlli a campione sono
posti a carico di utti gli utenti che presentino detta dichiarazione,
con opportune procedure definite da ciascun ente locale
nell'ambito della propria autonomia.
(In una prima fase transitoria di applicazione del presente
regolamento, in alternativa alle procedure di controllo
di cui ai commi 18 e 19, gli Enti di cui al comma 18 possono,
con proprio provvedimento, reso noto alle popolazioni interessate,
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e all'ENEA, stabilire che i controlli ordinari biennali
si intendano effettuati nei casi in cui i proprietari degli
impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e
manutenzione degli stessi trasmettano, entro termini stabiliti
dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, con
firma autentica e con connessa assunzione di responsabilita',
attestante il rispetto delle norme del presente regolamento,
con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle
verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli Enti, qualora
ricorrano a tale forma di controllo, devono comunque effettuare
verifiche a campione ai fini del riscontro della veridicita'
delle dichiarazioni pervenute, devono altres“ provvedere
per tutti gli impianti termici per i quali risulti omessa
la dichiarazione di cui sopra a controlli nei termini previsti
dal comma 18. La fase transitoria di cui al presente comma
non deve di norma superare i due anni per gli impianti termici
con potenza superiore o uguale a 350 kW, i quattro anni
per gli impianti termici centralizzati di potenza inferiore
a 350 kW ed i sei anni per gli impianti termici per singole
unità immobiliari.) |
Art.
12 - Entrata in vigore
1. Il presente
regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno
effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di recepimento delle normative UNI previste dall'art. 5,
comma 2, dell'art. 8, comma 3, dall'art. 11, comma 14, e
dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal I agosto
1994. |
Art.
16 - Competenza delle regioni
Le disposizioni
di cui agli articoli 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del dpr
26.8.93, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti
di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 30,
comma 5, del decreto legislativo 31.3.98, n. 112. Nell'ambito
delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti
locali ivi previste, le regioni promuovono latresì,
nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di
strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e
l'azione ccordinata tra i diversi enti ed organi preposti,
per i diversi aspetti all avigilanza sugli impianti termici.
|
Art.
17 - Istituzione o completamento del catasto degli impianti
termici
Al fine
di costituire il catasto degl impianti o di completare quello
già esistente all'atto della data di entrata in vigore
del presente decreto, gli Ent locali competenti possono
richiedere alle società distributrici di combustibile
per il funzionamento degli impianti di cui al dpr 26.8.93,
n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di
comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti
da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i
comuni trasmettono i suddetti dati alla provincia e alla
regione, anche in via informatica.
|
Art.
18 - Allegati
Al dpr 26.8.93,
n. 412, dopo l'allegato G, sono inseriti gli allegati H
ed I al presente decreto. Il punto 1 dell'allegato E del
dpr 26.8.93, n. 412, è soppresso.
|
Art.
19 - Norma transitoria
Le attività
di verifica ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 9.1.1991,
n. 10, avviate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto conservano la loro validità e possono
essere portate a compimento secondo la normativa preesistente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana.E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
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