Legge
n°10 del 9 gennaio 1991 |
Art.
1. Finalita' ed ambito di applicazione.
Art. 2. Coordinamento degli
interventi.
Art. 3. Accordo di programma.
Art. 4. Norme attuative
e sulle tipologie tecnico-costruttive.
Art. 5. Piani regionali.
Art. 6. Teleriscaldamento.
Art. 7. Norme per le imprese
elettriche minori.
Art. 8. Contributi in conto
capitale a sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia.
Art. 9. Competenza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 10. Contributi per
il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale,
artigianale e terziario.
Art. 11. Norme per il
risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili
di energia o assimilate.
Art. 12. Progetti dimostrativi.
Art. 13. Incentivi alla
produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel
settore agricolo.
Art. 14 (Omissis)
Art. 15. Locazione finanziaria.
Art. 16. Attuazione
della legge - Competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 17. Cumulo di contributi
e casi di revoca.
Art. 18. Modalita' di
concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 19. Responsabile
per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
Art. 20. Relazione annuale
al Parlamento.
Art. 21. Disposizioni
transitorie.
Art. 22. Riorganizzazione
della Direzione generale delle fonti di energia e delle
industrie di base.
Art. 23. Abrogazione espressa
di norme e utilizzazione di fondi residui.
Art. 24. Disposizioni
concernenti la metanizzazione. |
Art.
1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Al fine
di migliorare i processi di trasformazione dell'energia,
di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni
di compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia
a parita' di servizio reso e di qualita' della vita, le
norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in
accordo con la politica energetica della Comunita' economica
europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei
consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti,
l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione
dei consumi specifici di energia nei processi produttivi,
una piu' rapida sostituzione degli impianti in particolare
nei settori a piu' elevata intensita' energetica, anche
attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata,
di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale
delle materie prime energetiche definisce un complesso di
azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico,
all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali,
al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano
o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche
di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili
di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica,
le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione
dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali.
Sono considerate altresi' fonti di energia assimilate alle
fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come
produzione combinata di energia elettrica o meccanica e
di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e
da impianti termici, da impianti elettrici e da processi
industriali, nonche' le altre forme di energia recuperabile
in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi
di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione
degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli
impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma
la vigente disciplina ed in particolare la normativa di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni,
al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma
3 e' considerata di pubblico interesse e di pubblica utilita'
e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate
indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle
leggi sulle opere pubbliche.
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Art.
2 - Coordinamento degli interventi
1. Per la
coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al
fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente,
il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e successivamente con cadenza almeno triennale, direttive
per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento
e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello
sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del
recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia
e del contenimento dei consumi energetici. CFR DM 15.02.1991
CFR DM 07.10.1991 Art 1 MOD DPR 09.05.1994 n. 608 All 2
CFR DELIB 01.12.1994 Art Unico L 09/01/1991 Num. 10 |
Art.
3 - Accordo di programma
1. Per lo
sviluppo di attivita' aventi le finalita' di cui all'art.
1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma,
con validita' triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi,
i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti
relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo
non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti
dalla presente legge. |
Art.
4 - Norme attuative e tipologie tecnico-costruttive
1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e
delle priorita' della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive
modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali
tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata
e convenzionata nonche' per l'edilizia pubblica e privata,
anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti,
che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui
all'art. 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo
la medesima procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all'art.
1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto
e' condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione
e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione
di opere pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire
i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione
degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale
che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui
all'art. 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le associazioni
di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali
operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate
le norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti
in particolare progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti:
determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera
di attivazione nonche' periodi di accensione degli impianti
termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli
edifici durante il funzionamento degli impianti termici;
rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture
di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di
energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli
operatori pubblici e privati per le finalita di cui all'art.
1.
5. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro
dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei
consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture
relative ai trasporti nonche' ai mezzi di trasporto terrestre
ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti i Ministri interessati, puo' emanare norme specifiche,
efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare
il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee
a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso
razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili
di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto
economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi
per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali
e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e
di assicurazione. Tale normativa e' inserita di diritto
nella normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitoli
relativi. |
Art.
5 - Piani regionali
1. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione
alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di
utenza, alle disponibilita' di fonti rinnovabili di energia,
al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza
di altri vettori energetici, costituiscono le aree piu'
idonee ai fini della fattibilita' degli interventi di uso
razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti
nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, predispongono rispettivamente un piano
regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili
di energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
a) il bilancio energetico regionale o provinciale; b) l'individuazione
dei bacini energetici territoriali; c) la localizzazione
e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare
alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un
ordine di priorita' relativo alla quantita' percentuale
e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di
risparmio energetico; f) la formulazione di obiettivi secondo
priorita' di intervento; g) le procedure per l'individuazione
e la localizzazione di impianti per la produzione di energia
fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati
al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario,
civile e residenziale, nonche' per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi
1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA,
sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto
1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni,
dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti,
devono prevedere uno specifico piano a livello comunale
relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
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Art.
6 - Teleriscaldamento
Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione
di impianti e di reti di teleriscaldamento nonche' i limiti
ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato,
le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali,
gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare
il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora
propri immobili rientrino in tali aree.
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Art.
7 - Norme per le imprese elettriche minori
1. Il limite
stabilito dall'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982,
n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici
a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita
entro i confini territoriali dei comuni gia' serviti dalle
medesime imprese produttrici e distributrici alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese
produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili
di energia di cui all'art. 1, comma 3, resta disciplinata
dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta
della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce
entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente
delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma
1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno
precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria
alle medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP puo' modificare l'acconto per l'anno in corso
rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese
produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano
variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale
che modifichino in modo significativo i costi di esercizio
per l'anno in corso delle medesime imprese produttrici e
distributrici.
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Art.
8 - Contributi in conto capitale a sostegno delle fonti
rinnovabili di energia nell'edilizia
Al fine
di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre
il consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza
energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art.
1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti,
anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale,
turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale,
nonche' nella produzione di energia elettrica e di acqua
calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e
ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico,
sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi
in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e
nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento
ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un
risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata
secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento,
che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato
con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli
edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente
o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno
del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in
cui e' attuato l'intervento nell'ambito delle disposizioni
del titolo II;
d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata
di energia elettrica e di calore; e) installazione di impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per
tali interventi il contributo puo' essere elevato fino all'80
per cento;
f) installazione di sistemi di controllo integrati e di
contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonche'
di calore e acqua sanitaria di ogni singola unita' immobiliare,
di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli
impianti di climatizzazione nonche' trasformazione di impianti
centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di
cui all'art. 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento
in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico
di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti
da piu' unita' immobiliari, con determinazione dei consumi
per le singole unitˆ immobiliari, escluse quelle situate
nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 ove siano presenti
reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento
anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili
urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma
1 si applica l'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Art Unico.
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Art.
9 - Competenza delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano
1. La concessione
e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8,
10 e 13 e' delegata alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le direttive per uniformare i criteri di
valutazione delle domande, le procedure e le modalita' di
concessione e di erogazione dei contributi da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
tengono conto nell'istruttoria di propria competenza dei
tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi
di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi,
della quantita' di energia primaria risparmiata per unita'
di capitale investito, nonche': per gli interventi di cui
all'art. 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti
beneficiari dei contributi con priorita' per gli interventi
integrati; per gli interventi di cui all'art. 10, dell'obsolescenza
degli impianti e dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per
gli interventi di cui all'art. 13, della tipologia delle
unita' produttive e delle potenziali risorse energetiche
del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato apposita richiesta di fondi
documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute
e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine
di cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato propone entro trenta giorni al CIPE,
che provvede entro i successivi trenta giorni, la ripartizione
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui
agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati
mediante appositi atti di concessione dei contributi entro
centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi
residui, per i quali le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione
relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi,
vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative
inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione
gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge
il termine di cui al comma 3 e' fissato al novantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova
ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda
anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime
finalita' sulla base della normativa previgente la presente
legge e non impegnati entro il termine di centoventi giorni
di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'art. 16, comma
3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del
risparmio energetico, attraverso idonei strumenti di verifica
con metodo a campione e/o secondo criteri di priorita'.
In caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione
immediata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei
contributi concessi ed al recupero degli importi gia' erogati,
maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto
vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalita'
di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla procedura coattiva per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici
servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate sono
annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano con le modalita' di cui al comma
4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso
il termine per l'emanazione dell'atto cui il parere e' preordinato,
l'autorita' competente puo' provvedere anche in assenza
dello stesso. CFR DM 15.02.1991. |
Art.
10 - Contributi per il contenimento dei consumi energetici
nei settori industriale, artigianale e terziario
1. Al fine
di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 nei settori
industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione
dei prodotti possono essere concessi contributi in conto
capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata,
per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti,
nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti
impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino
a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o
al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia
attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o
un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o
la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. |
Art.
11 - Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione
di fonti rinnovabili di energia o assimilate
1. Alle
regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano,
alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni,
sia direttamente sia tramite loro aziende e societa', nonche'
alle imprese di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio
1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti
ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile,
a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per
l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono
essere concessi contributi in conto capitale per studi di
fattibilita' tecnico-economica per progetti esecutivi di
impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero,
di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla
cogenerazione, nonche' per iniziative aventi le finalita'
di cui all'art. 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2
o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui
agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei
trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa
ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta
milioni per gli studi di fattibilita' tecnico-economica
e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purche'
lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto
abbia le seguenti caratteristiche minime: a) potenza superiore
a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici; b)
potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad
almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresi' essere
concessi contributi in conto capitale per la realizzazione
o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore
a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi
a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano
risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili
di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature
e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione
di nuovi impianti, quando cio' deriva da progetti di intervento
unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi
e forme associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 e' concesso e liquidato
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della
spesa totale ammessa al contributo preventiva e documentata
elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione
e per gli impianti di cui all'art. 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere
corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico
ed economico che ostino, deve includere nei progetti per
la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali
esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita
del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto
fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione
del calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento,
ammissibili ai sensi dell'art. 6, da parte di aziende municipalizzate,
di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti
pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che
utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia
delle centrali termoelettriche nonche' il calore recuperabile
da processi industriali possono usufruire di contributi
in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo.
L'ENEL e' tenuto a fornire la necessaria assistenza per
la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con
diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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Art.
12 - Progetti dimostrativi
1. Alle
aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi
di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi
in conto capitale per la progettazione e la realizzazione
di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici
e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili
di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino
prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie
di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone
e di smaltimento delle ceneri, nonche' iniziative utilizzanti
combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto
la maturita' commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresi'
ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di
energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualita'
dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, nel limite
del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
su delibera del CIPE.
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Art.
13 - Incentivi alla rpoduzione di energia da fonti rinnovabili
di energia nel settore agricolo
1. Al fine
di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 nel settore
agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole
singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero
a societa' che offrono e gestiscono il servizio-calore,
che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende
municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in
conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza
fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici
per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica
e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura
massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile
al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori
agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione
di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi
di uso razionale dell'energia nel settore agricolo.
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Art.
14 -
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Art.
15 - Locazione finanziaria
1. I contributi
di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi
anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate
da societa' iscritte nell'albo istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi
dell'art. 1 del decreto del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione
dell'art. 9, comma 13, della legge I marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione
dei contributi di cui al comma 1, nonche' le modalita' di
controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati,
saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi
tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e le societa' di cui al comma 1. |
Art.
16 - Attuazione della legge - Competenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano
1. Le regioni
emanano, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
norme per l'attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potesta' delle province autonome di Trento
e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento
dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia nell'ambito delle materie di loro competenza,
escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze
di carattere nazionale contenute nella presente legge e
nelle direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome
di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi
(ENI), l'ENEA, il CNR e le universita' degli studi, in base
ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti
istituzionali, assistono le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi
servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza
previsti dalla presente legge.
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Art.
17 - Cumulo di contributi e casi di revoca
1. I contributi
di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili
con altre incentivazioni eventualmente previste da altre
leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per
cento dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di intesa con il Ministro del tesoro puo' promuovere, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni
con istituti di credito, istituti e societa' finanziari
al fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione
delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
l'ENEA effettua verifiche a campione e/o secondo criteri
di priorita', circa l'effettiva e completa realizzazione
delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi
degli articoli 11, 12 e 14. In caso di esito negativo delle
verifiche l'ENEA da' immediata comunicazione al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede
alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero
degli importi gia' erogati, maggiorati di un interesse pari
al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo
di pagamento, con le modalita' di cui all'art. 2 del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla procedura
coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio
pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari,
approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. |
Art.
18 - Modalità di concessione ed erogazione dei contributi
1. Per i
contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalita'
di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste
per la stesura degli studi di fattibilita' e dei progetti
esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare
esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati,
nonche' i criteri di valutazione delle domande di finanziamento
sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma
1, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme
previste dall'art. 18, quinto comma, della legge 26 aprile
1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire
l'utilizzo di tali facolta', si provvede in conformita'
a quanto disposto dall'art. 18, sesto comma, della legge
26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono
essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite
da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse
da istituti all'uopo autorizzati, con le modalita' ed entro
i limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. |
Art.
19 - Responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia
1. Entro
il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori
industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno
precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente
superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per
il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti
di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione
e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude
i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su
richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della
presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici
relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure
e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale
dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici
in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici
finali, predispongono i dati energetici di cui al comma
2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite
schede informative di diagnosi energetica e di uso delle
risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa
e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede
sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con
le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare
idonee campagne promozionali sulle finalitˆ della presente
legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e
a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di
diagnosi energetica. |
Art.
20 - Relazione annuale al Parlamento
1. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo
stato di attuazione della presente legge, tenendo conto
delle relazioni che le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio
del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza,
in modo particolare con riferimento agli obiettivi e ai
programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma
1 illustra i risultati conseguiti e i programmi predisposti
dall'ENEA per l'attuazione dell'art. 3. |
Art.
21 - Disposizioni transitorie
1. Alla
possibilita' di fruire delle agevolazioni previste dalla
presente legge sono ammesse anche le istanze presentate
ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive
modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli
articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state
oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la
concessione delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione
cui sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio
1982, n. 308 e successive modificazioni, e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445. |
Art.
22 - Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti
di energia e delle industrie di base
1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro
e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede
alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione
generale delle fonti di energia e delle industrie di base
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Si applicano, salvo quanto espressamente previsto dalla
presente disposizione, le norme di cui all'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive
modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale.
A tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate,
per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non piu'
di undici unita' con specifica professionalita' tecnica
nel settore energetico, e per il restante personale di non
piu' di novanta unita', secondo la seguente articolazione:
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella
XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b) n. 10 posti di primo
dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748; c) n. 10 posti di VIII livello; d) n. 20 posti di
VII livello; e) n. 20 posti di VI livello; f) n. 10 posti
di V livello; g) n. 10 posti di IV livello; h) n. 10 posti
di III livello; i) n. 10 posti di II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi'
prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia
e delle industrie di base la costituzione di un'apposita
segreteria tecnico-operativa, costituita da non pi
di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per
non piu' di una volta scelti fra docenti universitari, ricercatori
e tecnici di societa' di capitale -- con esclusione delle
imprese private -- specificamente operanti nel settore energetico,
di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione
del personale del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti
di cui al presente comma e' determinato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore
a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa
di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori
ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione
prevista dai rispettivi ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali,
alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni
organiche di cui al comma 1 puo' procedersi a decorrere
dal I gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure
di mobilita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni,
ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni
e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall'avvio
di dette procedure. Nel biennio 1991-1992 puo' procedersi
a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25
per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti,
restando comunque i posti residui riservati per l'intero
biennio alla copertura mediante le predette procedure di
mobilita'.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000
milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni pr l'anno
1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando
quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e
1992 le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento
del Ministero ed incentivazioni al personale" e, quanto
a lire 200 milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni per
l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento
"Automazione del Ministero dell'industria". |
Art.
23 - Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi
residui
1. Gli articoli
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono
abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui
alla legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 445, nonch quelle di cui all'art. 15, comma
37, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni,
che alla data di entrata in vigore della presente legge
non sono state ancora trasferite alle regioni o alle province
autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora
formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria
competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per
le finalita' di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle
di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti
alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano
si provvede con le procedure e le modalitˆ di cui all'art.
9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi
si provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al
comma 2 dell'art. 38, con le modalitˆ di cui ai commi
6 e 7 del medesimo art. 38. |
Art.
24 - Disposizioni concernenti la metanizzazione
1. Il contributo
previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal
CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 e' sostituito
o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto
dei regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e
n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato
a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla
differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni
singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'art. 11
della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni
e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
d'intesa con il Ministro del tesoro nonche' con la Cassa
depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei
finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura
per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie
agli interventi di cui al comma 1.
3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno relativo al primo triennio, approvato dal CIPE
con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con
lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'art.
19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento
di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi
con l'art. 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67
e successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella
misura corrispondente al maggior onere a carico del bilancio
dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'art. 4 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma
per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede
ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del
gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione
del territorio della Sardegna di cui all'art. 4 del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonche' del sistema di approvvigionamento
del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una
prima fase stralcio in conformita' al programma deliberato,
per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno
essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi
dal metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie
per l'approvvigionamento del gas metano. |
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