Legge
n°10 del 9 gennaio 1991 |
Art.
25. Ambito di applicazione
Art. 26. Progettazione,
messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
Art. 27. Limiti ai consumi
di energia
Art. 28. Relazione tecnica
sul rispetto delle prescrizioni.
Art. 29. Certificazione
delle opere e collaudo
Art. 30. Certificazione
energetica degli edifici.
Art. 31. Esercizio e manutenzione
degli impianti.
Art. 32. Certificazioni
e informazioni ai consumatori.
Art. 33. Controlli e verifiche.
Art. 34. Sanzioni.
Art. 35. Provvedimenti
di sospensione dei lavori.
Art. 36. Irregolarita'
rilevate dall'acquirente o dal conduttore.
Art. 37. Entrata in vigore
delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali.
Art.
38. Ripartizione fondi e copertura finanziaria.
Art. 39. Entrata in vigore. |
Art.
25 - Ambito di applicazione
1. Sono
regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia
negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, nonché, mediante il disposto dell'art. 31,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
l'applicazione del presente titolo è graduata in
relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata
dall'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 |
Art.
26 - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici
e di impianti
1. Ai nuovi
impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi
alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo
delle fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica
e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione
straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5
agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari
e di pompe di calore da parte di installatori qualificati,
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di
aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, e' considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario
già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti
al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi
ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art.
1, ivi compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide le
relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati
devono essere progettati e messi in opera in modo tale da
contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica,
i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal
comma 1 dell'art. 4, sono regolate, con riguardo ai momenti
della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio,
le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti
non di processo ad essi associati, nonchè dei componenti
degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio
decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136
del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici
di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata
dopo la data di entrata in vigore della presente legge,
devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del calore per ogni singola unitˆ immobiliare.
7. Negli edifici di proprietˆ pubblica o adibiti ad
uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili
di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica
od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere
la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione
utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia. CFR |
Art.
27 - Limiti ai consumi di energia
1. I consumi
di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici
sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui
all'art. 4, in particolare in relazione alla destinazione
d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati
e alla zona climatica di appartenenza. |
Art.
28 - Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni
1. Il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune,
in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori
relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto
delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta
dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza
alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui
al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio
dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa
di cui all'art. 34, ordina la sospensione dei lavori sino
al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata
secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 e' conservata
dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui
all'art. 33.
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma
1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori
ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista
dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il
direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili
della conservazione di tale documentazione in cantiere.
CFR |
Art.
29 - Certificazione delle opere e collaudo
1. Per la
certificazione e il collaudo delle opere previste dalla
presente legge si applica la L. 5 marzo 1990, n. 46. |
Art.
30 - Certificazione energetica degli edifici
1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito
il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme
per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto
individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato
di collaudo e la certificazione energetica devono essere
portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero
immobile o della singola unitˆ immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al
comune ove e' ubicato l'edificio la certificazione energetica
dell'intero immobile o della singola unitˆ immobilare.
Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto
che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha
una validitˆ temporale di cinque anni a partire dal
momento del suo rilascio. |
Art.
31 - Esercizio e manutenzione degli impianti
1. Durante
l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un
terzo, che se ne assume la responsabilita', deve adottare
misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro
i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente
in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume
la responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti e
a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria
e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa
UNI e CEI.
3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province
per la restante parte del territorio effettuano i controlli
necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza
delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza
tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla
conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti
clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti
che contengono clausole difformi si applica l'art. 1339
del codice civile. |
Art.
32 - Certificazioni e informazioni ai consumatori
1. Ai fini
della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti
devono essere certificate secondo le modalita' stabilite
con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti
di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi
gli estremi dell'avvenuta certificazione. |
Art.
33 - Controlli e verifiche
1. Il comune
procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente
legge in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera
ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata
dal committente.
2. La verifica puo' essere effettuata in qualunque momento
anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente
dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli
impianti.
3. In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera,
il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformita' su opere terminate
il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche
necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche
previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa
il prefetto per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.
34. |
Art.
34 - Sanzioni
1. L'inosservanza
dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 28 e' punita con
la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione
e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite
opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi
dell'art. 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli
26 e 27 e' punito con la sanzione amministrativa in misura
non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento
del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono
la certificazione di cui all'art. 29, ovvero che rilasciano
una certificazione non veritiera nonche' il progettista
che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'art. 28
non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa
non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento
del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilita'
penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito
dall'art. 29 e' punito con la sanzione amministrativa pari
al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o
l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita',
che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 31, commi
1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore
a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai
sensi del comma 4 del medesimo art. 31, le parti sono punite
ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo
del contratto sottoscritto, fatta salva la nullitˆ
dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32
e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a
lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni,
fatti salvi i casi di responsabilitˆ penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un
professionista, l'autoritˆ che applica la sanzione
deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza
per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina,
ai sensi dell'art. 19, del tecnico responsabile per la conservazione
e l'uso razionale dell'energia, e' punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non
superiore a lire cento milioni. |
Art.
35 - Provvedimenti di sospensione dei lavori
Il sindaco,
con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione
dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento
dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.
L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al
prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa
e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del
proprietario. |
Art.
36 - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal
conduttore
Qualora
l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformita'
dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali
precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro
un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto
di risarcimento del danno da parte del committente o del
proprietario. |
Art.
37 - Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi
decreti ministeriali
1. Le disposizioni
del presente titolo entrano in vigore contottanta giorni
dopo la data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano
alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo
tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano
in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si
applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni
dopo tale termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre
1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto
compatibile con la presente legge, fino all'adozione dei
decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 4, al comma 1
dell'art. 30 e al comma 1 dell'art. 32. |
Art.
38 - Ripartizione fondi e copertura finanziaria
1. Per le
finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa di
lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992
e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette
somme e' destinato alle finalita' di cui all'art. 3 della
presente legge.
2. Per le finalita' di cui agli articoli 11, 12 e 14 e'
autorizzata la spesa di lire 267, 5 miliardi per il 1991,
di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi
per il 1993, secondo la seguente ripartizione: a) per l'art.
11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per
il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993; b) per l'art. 12,
lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992
e lire 92 miliardi per il 1993; c) per l'art. 14, lire 14,5
miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire
40,4 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo
periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento
della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili
di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonche'
dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988.
4. Per le finalita' di cui agli articoli 8, 10 e 13 e' autorizzata
la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2
miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento
"Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia
di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi
energetici, nonche' dell'art. 17, comma 16, della legge
n. 67 del 1988.
6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari
interventi delle somme di cui al comma 2, si provvede con
decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica
energetica.
7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma
2 del presente articolo, lettera a) tra gli interventi previsti
dall'art. 11 della presente legge si provvede con decreti
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Art.
39 - Entrata in vigore
1. La presente
legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'art. 37,
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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