Legge
n° 46 del 5 marzo 1990 |
Art.
1, Ambito di applicazione
Art. 2, Soggetti abilitati
Art. 3, Requisiti tecnico
professionali
Art. 4, Accertamento dei
requisiti tecnico professionali
Art. 5, Riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali
Art. 6, Progettazione degli
impianti
Art. 7, Installazione degli
impianti
Art. 8, Finanziamento dell'attivita'
di normazione tecnica
Art. 9, Dichiarazione di
conformita'
Art. 10, Responsabilita'
del committente o del proprietario
Art. 11, Certificato
di abitabilita' e di agibilita'
Art. 12, Ordinaria manutenzione
degli impianti e cantieri
Art. 13, Deposito presso
il comune del progetto, della dichiarazione di conformità
o del certificato di collaudo
Art. 14, Verifiche
Art. 15, Regolamento di
attuazione
Art. 16, Sanzioni
Art. 17, Abrogazione ed
adeguamento dei regolamenti provinciali e comunali
Art. 18, Disposizioni
transitorie
Art. 19, Entrata
in vigore |
1. Sono
soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti
impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione
e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita
dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere,
le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati
da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura
o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto,
di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas
allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici
a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso
fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per
mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente
legge gli impianti di cui al comma 1, lett. a), relativi
agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi. |
1. Sono
abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento
e alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 tutte
le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel
registro delle ditte di cui al R.D. 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto
1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è
subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali,
di cui all'art. 3, da parte dell'imprenditore, il quale,
qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle
attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile
tecnico che abbia tali requisiti.
|
1. I requisiti
tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono i
seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso
una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito,
con specializzazione relativa al settore delle attività
di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento,
di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un
periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi,
alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività
dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre
anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato,
in qualità di operaio installatore con qualifica
di specializzato nelle attività di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1. |
ART.
4 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
1. L'accertamento
dei requisiti tecnico-professionali è espletato per
le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato.
Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione
nominata dalla giunta della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque
ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza
degli ordini professionali, un membro in rappresentanza
dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli
enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti
membri designati dalle organizzazioni delle categorie più
rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività
disciplinate dalla presente legge; la commissione è
presieduta da un docente universitario di ruolo di materia
tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale
di ruolo di materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento
di attuazione di cui all'art. 15. |
ART.
5 - RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
1. Hanno
diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali,
previa domanda da presentare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alla commissione
provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di
essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto
1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione
degli impianti di cui all'art. 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento
dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti,
alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle
ditte di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici
o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 |
ART.
6 - PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
1. Per l'installazione,
la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
ai commi 1, lett. a), b), c), e) e g), e 2 dell'art. 1 è
obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti,
iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive
competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione
e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è
obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati
nel regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato: a)
presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto
o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) presso
gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio,
per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge
ad approvazione. |
ART.
7 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
1. Le imprese
installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola
d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti
a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati
secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano
di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla
legislazione tecnica vigente in materia, si considerano
costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati
di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali
ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione
equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in
vigore della presente legge devono essere adeguati, entro
tre anni da tale data (2), a quanto previsto dal presente
articolo. |
ART.
8 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI NORMAZIONE TECNICA
1. Il 3
per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(Inail) per l'attività di ricerca di cui all'art.
3, terzo comma, del D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla L. 12 agosto 1982, n. 597, è
destinato all'attività di normazione tecnica, di
cui all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal
CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
del contributo versato dall'Inail nel corso dell'anno precedente,
è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico
delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni
seguenti.
(1) Si veda il D.M. 23 dicembre 1992, n. 578 (Regolamento
recante criteri di erogazione di contributi all'Ente nazionale
italiano di unificazione e al Comitato elettrotecnico italiano
in relazione ai versamenti INAIL di cui all'art. 8 della
L. 5 marzo 1990, n. 46). |
ART.
9 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
1. Al termine
dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare
al committente la dichiarazione di conformità degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art.
7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa
installatrice e recante i numeri di partita Iva e di iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia
dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il
progetto di cui all'art. 6.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 483 del 27
dicembre 1991, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
questo articolo nella parte in cui, includendo le province
autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla
concessione di contributi di spettanza provinciale, non
prevede per queste le modalità di finanziamento secondo
le norme statutarie. (2) Si vedano l'art. 7 del D.P.R. 6
dicembre 1991, n. 447, il D.M. 20 febbraio 1992 (Approvazione
del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto
alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di
attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per
la sicurezza degli impianti) e l'art. 5 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 392. |
ART.
10 - RESPONSABILITA' DEL COMMITENTE O DEL PROPRIETARIO
1. Il committente
o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai
sensi dell'art. 2. |
ART.
11 - CERTIFICATO DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA'
1. Il sindaco
rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità
dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità
o il certificato di collaudo degli impianti installati,
ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti. |
ART.
12 - ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E CANTIERI
1. Sono
esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo
di cui all'art. 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione
degli impianti di cui all'art. 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione
del progetto e del rilascio del certificato di collaudo
le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere
e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della
dichiarazione di conformità di cui all'art. 9. |
ART.
13 - DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DEL PROGETTO, DELLA DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA' O DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
1. Qualora
nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lett. a, b,
c, e e g, e 2 dell'art. 1 vengano installati in edifici
per i quali è già stato rilasciato il certificato
di abitabilità, l'impresa installatrice deposita
presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione
dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto da altre norme o
dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto
e la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte
degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella
relazione di cui all'art. 9 dovrà essere espressamente
indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti. |
ART.
14 - VERIFICHE
1. Per eseguire
i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità
degli impianti alle disposizioni della presente legge e
della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie
locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei
liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze,
di cui all'art. 6, comma 1, secondo le modalità stabilite
dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro
tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta. |
ART.
15 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
1. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge è emanato, con le procedure di cui all'art.
17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione
(2). Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti
per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto
di cui all'art. 6 e sono definiti i criteri e le modalità
di redazione del progetto stesso in relazione al grado di
complessità tecnica dell'installazione degli impianti,
tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione
e di sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
è istituita una commissione permanente, presieduta
dal direttore generale della competente Direzione generale
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate,
da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente
dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti
degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora
ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto. |
ART.
16 - SANZIONI
1. Alla
violazione di quanto previsto dall'art. 10 consegue, a carico
del committente o del proprietario, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15,
una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue,
secondo le modalità previste dal medesimo regolamento
di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione
a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 15 determina
le modalità della sospensione delle imprese dal registro
o dall'albo di cui all'art. 2, comma 1, e dei provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla
sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti
dell'entità delle sanzioni amministrative di cui
al comma 1. |
ART.
17 - ABROGAZIONE E ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI
E REGIONALI
1. I comuni
e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti,
qualora siano in contrasto con la presente legge. |
ART.
18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Fino
all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'art.
15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1 le imprese di cui all'art. 2,
comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo
quanto prescritto dall'art. 7 ed a rilasciare al committente
o al proprietario la dichiarazione di conformità
recante i numeri di partita Iva e gli estremi dell'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti
gli effetti la dichiarazione di conformità di cui
all'art. 9. |
ART.
19 - ENTRATA IN VIGORE
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. |
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