Decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 |
|
Art.
1. Definizioni.
Art. 2. Individuazione della
zona climatica e dei gradi-giorno.
Art. 3. Classificazione
generale degli edifici per categorie.
Art. 4. Valori massimi della
temperatura ambiente.
Art. 5. Requisiti e dimensionamento
degli impianti termici.
Art .6. Rendimento minimo
dei generatori di calore.
Art. 7. Termoregolazione
e contabilizzazione.
Art. 8. Valori limite del
fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale.
Art. 9. Limiti di esercizio
degli impianti termici.
Art. 10. Facolta' delle
Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio
degli impianti termici.
Art. 11. Esercizio e manutenzione
degli impianti termici e controlli relativi.
Art. 12. Entrata in vigore. |
Art.
1 - Definizioni
1. Ai fini
dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a) per "edificio", un sistema costituito dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di
volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono
detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici
ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna
che delimita un edificio pu˜ confinare con tutti o
alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno,
altri edifici;
b) per "edificio di proprieta' pubblica", un edificio
di proprieta' dello Stato, delle regioni, degli Enti locali,
nonche' di altri Enti pubblici, anche economici, destinato
sia allo svolgimento delle attivita' dell'Ente, sia ad altre
attivita' o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un
edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attivita'
istituzionale di Enti pubblici;
d) per "edificio di nuova costruzione", salvo
quanto previsto dall'art. 7, comma 3, un edificio per il
quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento
stesso;
e) per "climatizzazione invernale", l'insieme
di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio
dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del
presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante
il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura
e, ove presenti dispositivi idonei, della umidita', della
portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
f) per "impianto termico", un impianto tecnologico
destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o
alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli
stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione
e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione
e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici
gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per "impianto termico di nuova istallazione",
un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione
o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente
privo di impianto termico;
h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto termico",
le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso
e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono
essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature
di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino
l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso
corrente;
i) per "manutenzione straordinaria dell'impianto termico",
gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto
a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente
mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto
termico;
j) per "proprietario dell'impianto termico", chi
e' proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico;
nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati
amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi
dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilita'
posti a carico del proprietario dal presente regolamento
sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
l) per "ristrutturazione di un impianto termico",
gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico
mediante un insieme sistematico di opere che comportino
la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che
di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria
anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato
in impianti termici individuali nonche' la risistemazione
impiantistica nelle singole unita' immobiliari o parti di
edificio in caso di installazione di un impianto termico
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
m) per "sostituzione di un generatore di calore",
la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione
di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle
medesime utenze;
n) per "esercizio e manutenzione di un impianto termico",
il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di
responsabilita' finalizzata alla gestione degli impianti
includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria
e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza,
di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia
ambientale;
o) per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica
che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative
vigenti e comunque di idonea capacita' tecnica, economica,
organizzativa, e' delegata dal proprietario ad assumere
la responsabilita' dell'esercizio, della manutenzione e
dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei
consumi energetici;
p) per "contratto servizio energia", l'atto contrattuale
che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari
a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto
delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia,
di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo
nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione
e di utilizzo dell'energia;
q) per "valori nominali" delle potenze e dei rendimenti
di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti
dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r) per "potenza termica del focolare" di un generatore
di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato;
l'unita' di misura utilizzata e' il kW; s) per "potenza
termica convenzionale" di un generatore di calore,
la potenza termica del focolare diminuita della potenza
termica persa al camino; l'unita' di misura utilizzata e'
il kW;
t) per "potenza termica utile" di un generatore
di calore, la quantita' di calore trasferita nell'unita'
di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata
dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza
termica persa al camino; l'unita' di misura utilizzata e'
il kW; u) per "rendimento di combustione", sinonimo
di "rendimento termico convenzionale" di un generatore
di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale
e la potenza termica del focolare;
v) per "rendimento termico utile" di un generatore
di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la
potenza termica del focolare;
w) per "temperatura dell'aria in un ambiente",
la temperatura dell'aria misurata secondo le modalita' prescritte
dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per "gradi giorno" di una localita', la somma,
estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale
di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere
tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata
a 20 gradi centigradi, e la temperatura media esterna giornaliera;
l'unita' di misura utilizzata e' il grado giorno (GG). |
Art.
2 - Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno
1. Il territorio
nazionale e' suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche
in funzione dei gradi- giorno, indipendentemente dalla ubicazione
geografica: Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
non superiore a 600; Zona B: comuni che presentano un numero
di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; Zona
C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore
di 900 e non superiore a 1.400; Zona D: comuni che presentano
un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore
a 2.100; Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000; Zona F: comuni
che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province,
riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale,
i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta
tabella puo' essere modificata ed integrata, con decreto
del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato,
anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle
modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle
competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali
metodologie che verranno fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle
sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con
provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella
tabella suddetta per il comune piu' vicino in linea d'aria,
sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione,
di una quantita' pari ad un centesimo del numero di giorni
di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di
cui all'art. 9, comma 2 per ogni metro di quota sul livello
del mare in piu' o in meno rispetto al comune di riferimento.
Il provvedimento e' reso noto dal Sindaco agli abitanti
del comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione
del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEA
ai fini delle successive modifiche dell'allegato A.
4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio
a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale,
quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza,
per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo
le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della
zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco,
attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio
una zona climatica differente da quella indicata in allegato
A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA
e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica
di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero
un provvedimento interruttivo del decorso del termine da
parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal
Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato
per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza. |
Art.
3 - Classificazione generale degli edifici per categorie
1. Gli edifici
sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle
seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo,
quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case
di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza
con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine
settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo,
pensione ed attivita' similiari; E.2 Edifici adibiti a uffici
e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui
a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali,
purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti
dell'isolamento termico; E.3 Edifici adibiti a ospedali,
cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche' le
strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti
e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative
o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri,
sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei
e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti,
sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali
e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso
o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti
ad attivita' sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto
alle attivita' sportive; E.7 Edifici adibiti ad attivita'
scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; E.8 Edifici
adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili
come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono
essere considerate separatamente e cioe' ciascuna nella
categoria che le compete. |
Art.
4 - Valori massimi della temepratura ambiente
1. Durante
il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione
invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria
dei singoli ambienti degli edifici, definite e misurate
come indicato al comma 1, lettera w) dell'art. 1, non deve
superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
a) 18 ¡C + 2 ¡C di tolleranza per gli edifici
rientranti nella categoria E.8; b) 20 ¡C + 2 ¡C
di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie
diverse da E.8.
2. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti
entro i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con
accorgimenti che non comportino spreco di energia.
3. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorita'
comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere
deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura
dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui e' in
funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora
elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino
temperature piu' elevate di detti valori.
4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe
al limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti,
durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione
invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti
condizioni: a) le esigenze tecnologiche o di produzione
richiedano temperature superiori al valore limite; b) l'energia
termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente
non convenientemente utilizzabile in altro modo.
5. Ferme restando le deroghe gia' concesse per gli edifici
esistenti in base alle normative all'epoca vigenti, i valori
di temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e
4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui
all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli
elementi tecnici di carattere oggettivo che li giustificano.
Prima dell'inizio lavori le autorita' comunali devono fornire
il benestare per l'adozione di tali valori di temperatura;
qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione
della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato,
salvo che non sia stato notificato prima della scadenza
un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le
risultanze della relazione tecnica. |
Art.
5 - Requisiti e dimensionamento degli impianti termici
1. Gli impianti
termici di nuova installazione nonche' quelli sottoposti
a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da
assicurare, in relazione a: -- il valore massimo della temperatura
interna previsto dall'art. 4, -- le caratteristiche climatiche
della zona, -- le caratteristiche termofisiche dell'involucro
edilizio, -- il regime di conduzione dell'impianto in base
agli obblighi di intermittenza- attenuazione previsti dall'art.
9 del presente decreto, un "rendimento globale medio
stagionale", definito al successivo comma 2, non inferiore
al seguente valore: eta g = (65 + 3 log P n)% dove log Pn
e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale
del generatore o del complesso dei generatori di calore
al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.
2. Il "rendimento globale medio stagionale" dell'impianto
termico e' definito come rapporto tra il fabbisogno di energia
termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia
primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia
elettrica ed e' calcolato con riferimento al periodo annuale
di esercizio di cui all'art. 9. Ai fini della conversione
dell'energia elettrica in energia primaria si considera
l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh. Il rendimento globale medio
stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti
medi stagionali: -- rendimento di produzione, -- rendimento
di regolazione, -- rendimento di distribuzione, rendimento
di emissione, e deve essere calcolato secondo le metodologie
e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che
verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite
dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
entro i successivi trenta giorni.
3. Nella sostituzione dei generatori di calore il dimensionamento
del o dei generatori stessi deve essere effettuato in modo
tale che il "rendimento di produzione medio stagionale"
definito come il rapporto tra l'energia termica utile generata
ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria
delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato
con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art.
9, risulti non inferiore al seguente valore: eta g = (77
+ 3 log P n)% per il significato di log Pn e per il fattore
di conversione dell'energia elettrica in energia primaria
vale quanto specificato ai commi 1 e 2.
4. Il "rendimento di produzione medio stagionale"
deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni
riportate nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2.
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione
invernale con potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza
deve essere ripartita almeno su due generatori di calore.
Alla ripartizione di cui sopra e' ammessa deroga nel caso
di sostituzione di generatore di calore gia' esistente,
qualora ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o
economica quali ad esempio la limitata disponibilita' di
spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonche'
in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata
dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale
degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari per una pluralita' di utenze, deve essere
effettuata con generatori di calore separati, fatte salve
eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che
l'adozione di un unico generatore di calore non determini
maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura
tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che
giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati
nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica
UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua,
e' prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella
norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione
con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati
alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici
e sanitari per una pluralita' di utenze di tipo abitativo
devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI
9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell'acqua
calda di capacita' adeguata, coibentato in funzione del
diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide per
tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono
essere progettati e condotti in modo che la temperatura
dell'acqua, misurata nel punto di immissione della rete
di distribuzione, non superi i 48 gradi centigradi, + 5
gradi centigradi di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella sostituzione
di generatori di calore destinati alla produzione di energia
per la climatizzazione invernale o per la produzione di
acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore
deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti
della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del
generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire
l'inserzione di sonde per la determinazione del rendimento
di combustione e della composizione dei gas di scarico ai
fini del rispetto delle vigenti disposizioni.
9. Gli edifici multipiano costituiti da piu' unita' immobiliari
devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione
dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio
alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei
seguenti casi: -- nuove installazioni di impianti termici,
anche se al servizio delle singole unitˆ immobiliari,
-- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, --
ristrutturazioni della totalita' degli impianti termici
individuali appartenenti ad uno stesso edificio, trasformazioni
da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
impianti termici individuali realizzati dai singoli previo
distacco dall'impianto centralizzato. Fatte salve diverse
disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei
regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni,
le disposizioni del presente comma possono non essere applicate
nei seguenti casi: mera sostituzione di generatori di calore
individuali, singole ristrutturazioni degli impianti termici
individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di sistemi
di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco
sopra il tetto dell'edificio. Resta ferma anche per le disposizioni
del presente articolo l'inapplicabilita' agli apparecchi
non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma
1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,
scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione
dell'impianto termico che comportino l'installazione di
generatori di calore individuali, esclusi i casi di mera
sostituzione di questi ultimi, e' prescritto l'impiego di
generatori isolati rispetto all'ambiente abitato, da realizzare
ad esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione
delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi
tipo se installati all'esterno o in locali tecnici adeguati.
Le disposizioni del presente comma non si applicano nei
casi di incompatibilita' con il sistema di evacuazione dei
prodotti della combustione gia' esistente. In ogni caso
i generatori di calore ti tipo B1 (secondo classificazione
della suddetta normativa UNI 7129) devono essere muniti
all'origine di un dispositivo di controllo dell'evacuazione
dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato
nel foglio aggiornamento UNI 7271 FA-2 del dicembre 1991.
11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle
opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete
di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare
un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione
compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative
al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come
prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione
del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate
nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche
quando queste ultime siano isolate termicamente, devono
essere installate e coibentate, secondo le modalita' riportate
nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera della
coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire
il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali
dei materiali coibenti e di quelli da costruzione. Tubazioni
portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio
le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico,
devono essere coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili
zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio
singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici
amministrativi nelle scuole), e' prescritto che l'impianto
termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un
sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione
di detta climatizzazione in relazione alle condizioni di
occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei
casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora
per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi
a ventilazione meccanica controllata, e' prescritta l'adozione
di apparecchiature per il recupero del calore disperso per
rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria
di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento
M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori
limite riportati nell'allegato C del presente decreto.
14. L'installazione nonche' la ristrutturazione degli impianti
termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo
1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella
relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprieta' pubbica o adibiti ad uso
pubblico e' fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art.
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno
energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia
o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10
stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si
determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione.
Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica
devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione
tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa
relativi all'impianto termico, riportando le specifiche
valutazioni che hanno determinato la non applicabilita'
del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza
economica, per gli impianti di produzione di energia di
nuova installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo
del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate
determinato dal recupero entro un periodo di otto
anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le fonti
rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale;
il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, e'
determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile,
o di alti vettori energetici, valutate ai costi di fornitura
all'atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali
introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione
di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno
semplice e' elevato da otto a dieci anni per edifici siti
nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggiore importanza
dell'impatto ambientale.
17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga
utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e
per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
anche per altri usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica
e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica,
le valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui
ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto
anche dei suddetti utilizzi e vendite.
18. L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie
di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate
elettivamente indicate per la produzione di energia per
specifiche categorie di edifici. L'adozione di dette tecnologie
per dette categorie di edifici deve essere specificatamente
valutata in sede di progetto e di relazione tecnica di cui
all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che
tale adempimento esoneri il progettista dal valutare la
possibilitˆ al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo
di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute
valide. |
Art.
6 - Rendimento minimo dei generatori di calore
1. Negli
impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione
degli impianti termici nonche' nella sostituzione di generatori
di calore, i generatori di calore ad acqua calda devono
avere un "rendimento termico utile" ed i generatori
di calore ad aria calda devono avere un "rendimento
di combustione" non inferiore ai rispettivi valori
riportati nell'allegato E al presente decreto.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere
alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano
sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi
comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui
di lavorazioni, biogas; c) i generatori di calore policombustibili
limitatamente alle condizioni di funzionamento con combustibili
di cui alla lettera b). |
Art.
7 - Termoregolazione e contabilizzazione
1. Fermo
restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia
stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore
del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione
e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano agli impianti
termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione
degli impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento
ambientale per una pluralita' di utenze, qualora la potenza
nominale del generatore di calore o quella complessiva dei
generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, e'
prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato
di programmatore che consenta la regolazione della temperatura
ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco
delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato
da una sonda termometrica di rilevamento della tempertura
esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata
e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate
con una incertezza non superiore a 2 gradi centigradi.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di
edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia
sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata
in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati
in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore per ogni singola unita'
immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del
presente articolo pu˜ essere dotato di un programmatore
che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura
ambiente qualora in ogni singola unita' immobiliare sia
effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione
del calore e un sistema di termoregolazione pilotato da
una o piu' sonde di misura della temperatura ambiente dell'unita'
immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione
di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco delle
24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione
alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad
una occupazione discontinua nel corso della settimana o
del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale
o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di
calore o l'intercettazione o il funzionamento in regime
di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi
di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unita' immobiliari destinati,
anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale
devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione
pilotato da una o piu' sonde di misura della temperatura
ambiente con programmatore che consenta la regolazione di
questa temperatura su almeno due livelli di temperatura
nell'arco delle 24 ore.
7. Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli
locali di una unita' immobiliare per effetto degli apporti
solari e degli apporti gratuiti interni e' opportuna l'installazione
di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura
ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi
caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L'installazione
di detti dispositivi e' aggiuntiva rispetto ai sistemi di
regolazione di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove
tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione,
ed e' prescritta nei casi in cui la somma dell'apporto termico
solare mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione
tra quelli interamente compresi nell'arco del periodo annuale
di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti gratuiti
interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno
energetico complessivo calcolato nello stesso mese.
8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma
7 deve essere giustificata in sede di relazione tecnica
di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10; in particolare la valutazione degli apporti solari
e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata
utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche
UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
9. Nel caso di installazione in centrale termica di piu'
generatori di calore, il loro funzionamento deve essere
attivato in maniera automatica in base al carico termico
dell'utenza. |
Art.
8 - Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato
per la climatizzazione invernale
1. Ai fini
dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico
convenzionale per la climatizzazione invernale e' la quantita'
di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di
un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura
al valore costante di 20 gradi centigradi con un adeguato
ricambio d'aria durante una stagione di riscaldamento il
cui periodo e' convenzionalmente fissato; a) per le zone
climatiche A, B, C, D, E dal comma 2 dell'art. 9 del presente
decreto; b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire
dal 5 di ottobre, senza che cio' determini alcuna limitazione
dell'effettivo periodo annuale di esercizio.
2. Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale (FEN) e' il fabbisogno energetico convenzionale
di cui al precedente comma 1 diviso per il volume riscaldato
e i gradi-giorno della localita'. L'unita' di misura utilizzata
e' il kJ/m3 GG.
3. Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per
la climatizzazione invernale definito al comma 1 ed il calcolo
del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale definito al comma 2 devono essere effettuati con
la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI che verranno
pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i
successivi trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato
nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10.
4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio
energetico del sistema edificio-impianto termico e tiene
conto, in termini di apporti: -- dell'energia primaria immessa
nella centrale termica attraverso i vettori energetici,
-- dell'energia solare fornita all'edificio, degli apporti
gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo
degli abitanti, all'uso della cucina, agli elettrodomestici,
all'illuminazione, in termini di perdite: -- dell'energia
persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro
edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata
all'umidita', -- dell'energia persa dall'impianto termico
nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed
emissione del calore.
5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata
inferiore a 10.000 m3 e' ammesso un calcolo semplificato
del fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno
energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico
del sistema edificio-impianto che tiene conto, in termini
di apporti: -- dell'energia primaria immessa nella centrale
termica attraverso i vettori energetici, in termini di perdite:
-- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione
attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima
anche l'energia associata all'umidita', --dell'energia persa
dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione,
distribuzione ed emissione del calore.
6. Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per
trasmissione dell'involucro edilizio deve essere effettuato
utilizzando le norme UNI 7357 e non deve superare i valori
che saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1 e
2 dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa
della emanazione di detti regolamenti, i valori limite di
tale coefficiente restano fissati in conformita' di quanto
disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 20 ottobre 1986, n. 244.
7. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per
la climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato
con le metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare
inferiore al seguente valore limite: FEN(lim)=[(Cd+0.34
n)-K u * (0,01I/dTm+a/dTm)] * 86,4/eta*g. La predetta formula
non e' utilizzabile per il calcolo del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale; essa serve
esclusivamente per la determinazione di un valore limite
superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle
costanti viene di seguito elencato: Cd = coefficiente di
dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio,
espresso in W/m3 gradi centigradi, calcolato secondo le
indicazioni dell'art. 8, comma 6; n = numero dei volumi
d'aria ricambiati in un'ora (valore medio nelle 24 ore),
espresso in h(-1); 0.34 = costante, dimensionata in W h/m3
gradi centigradi, che esprime il prodotto del calore specifico
dell'aria per la sua densita'; I = media aritmetica dei
valori dell'irradianza solare media mensile sul piano orizzontale
espressa in W/m2, la media e' estesa a tutti i mesi dell'anno
interamente compresi nel periodo di riscaldamento di cui
al comma 1 del presente articolo; i valori saranno forniti
dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3; dTm = differenza
di temperatura media stagionale espressa in gradi centigradi;
i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui
al comma 3; 0.01 = valore convenzionale, espresso in m(-1),
della superficie ad assorbimento totale dell'energia solare
per unita' di volume riscaldato; a = valore degli apporti
gratuiti interni, espresso in W/m3, fissati in conformita'
a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma
3; ku = coefficiente adimensionato di utilizzazione degli
apporti solari e degli apporti gratuiti interni, calcolato
in conformita' a quanto indicato nelle norme tecniche UNI
di cui al comma 3; 86.4 = migliaia di secondi in un giorno;
rappresenta la costante di conversione da W/m3 gradi centigradi
(dimensioni della espressione tra parentesi nella formula)
a kJ m3 GG (dimensione del FEN); eta g = valore del rendimento
globale medio stagionale definito all'art. 5, comma 1.
8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore
del numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora ed e'
convenzionalmente fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa
nel caso non sussistano ricambi meccanici controllati.
9. Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio
d'aria imposti da norme igieniche o sanitarie (in relazione
ad esempio: alla destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale
presenza nei locali di apparecchi di riscaldamento a focolare
aperto); o comunque regolamentati da normative tecniche,
il valore di n e' convenzionalmente fissato pari ad 1.1
volte i valori succitati, che devono comunque essere espressi
in termini di valori medi giornalieri nelle 24 ore.
10. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata
inferiore a 10.000 m3, nel caso sia stato utilizzato il
calcolo semplificato di cui al punto 5, il valore limite
del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione
invernale, dovra' essere calcolato mediante la formula di
cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0.
11. La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato di cui al comma 7 potra' essere variata, anche
in relazione all'evoluzione della normativa nazionale o
comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato. |
Art.
9 - Limiti di esercizio degli impianti termici
1. Gli impianti
termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti
devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento,
non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati
dall'art. 4 del presente decreto.
2. L'esercizio degli impianti termici e' consentito con
i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di
esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera
di attivazione: Zona A: ore 6 giornaliere dal I dicembre
al 15 marzo; Zona B: ore 8 giornaliere dal I dicembre al
31 marzo; Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al
31 marzo; Zona D: ore 12 giornaliere dal I novembre al 15
aprile; Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15
aprile; Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono
essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche
che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata
giornaliera non superiore alla meta' di quella consentita
a pieno regime.
3. E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero
di riscaldamento in due o più sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella
zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore
23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla
limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata
giornaliera di attivazione non si applicano: a) agli edifici
rientranti nella categoria E.3; b) alle sedi delle rappresentanze
diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non
siano ubicate in stabili condominiali; c) agli edifici rientranti
nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e
asili nido; d) agli edifici rientranti nella categoria E.1
(3), adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita' assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti
a piscine saune e assimilabili; f) agli edifici rientranti
nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche
o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano,
limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione
degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici,
nei seguenti casi: a) edifici rientranti nella categoria
E.2 ed E.5, limitatamente alle parti adibite a servizi senza
interruzione giornaliera delle attivita'; b) impianti termici
che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione
con produzione combinata di elettricitˆ e calore; c)
impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento
di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici
dotati di circuito primario, al solo fine di alimentare
gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di
produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonche'
al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito
primario al valore necessario a garantire il funzionamento
dei circuiti secondari nei tempi previsti; e) impianti termici
centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento
non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore
installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda
di rilevamento della temperatura esterna con programmatore
che consenta la regolazione almeno su due livelli della
temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti
possono essere condotto in esercizio continuo purche' il
programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il
raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a
16 gradi centigradi + 2 gradi centigradi di tolleranza nelle
ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione
di cui al comma 2 del presente articolo; f) impianti termici
centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento
non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore
installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola
unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione del
calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente dell'unita' immobiliare stessa dotato di un programmatore
che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta
temperatura nell'arco delle 24 ore; g) impianti termici
per singole unita' immobiliari dotati di apparecchi per
la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento
non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore
installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione
di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle
24 ore nonchè lo spegnimento del generatore di calore
sulla base delle necessita' dell'utente; h) impianti termici
condotti mediante "contratti di servizio energia"
i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento
del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente
regolamento, purche' si provveda, durante le ore al di fuori
della durata di attivazione degli impianti consentita dal
comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei
limiti indicati alla lettera e).
7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino
o locatario puo' richiedere che, a cura delle Autorita'
competenti di cui all'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata l'osservanza
delle disposizioni del presente regolamento.
8. In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore
e, dove questo manchi, il proprietario o i proprietari sono
tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato
al servizio di una pluralita' di utenti, una tabella concernente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto
termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto
nei limiti di quanto disposto dal presente articolo; b)
le generalita' e il domicilio del soggetto responsabile
dell'esercizio e della manutezione dell'impianto termico. |
Art.
10 - Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito
ai limiti di esercizio degli impianti termici
1. In deroga
a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera
immediatamente esecutiva della Giunta comunale, possono
ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali
di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli
impianti termici, sia per i centri abitati, sia per singoli
immobili.
2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della polazione
relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma
|
Art.
11 - Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli
relativi
1. L'esercizio
e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al
proprietario, definito come alla lettera j) dell'art. 1,
comma 1, o per esso a un terzo, avente i requisiti definiti
alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la
responsabilita'.
2. Nel caso di unita' immobiliari dotate di impianti termici
individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo,
dell'unita' immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione,
alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli
obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse
responsabilita' limitatamente all'esercizio, alla manutenzione
dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui
al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza
nominale superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora gli
impianti termici siano destinati esclusivamente ad edifici
di proprieta' pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti
ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al
"terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico" e' dimostrato mediante l'iscrizione
ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione
e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale
dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli
impianti termici di ventilazione e di condizionamento, oppure
mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunita'
Europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai
sensi delle norme UNI EN 29.000.
4. Le operazioni di manutenzione dell'impianto termico devono
essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti normative
UNI e CEI e devono essere effettuate almeno una volta l'anno
salvo indicazioni piu' restrittive delle suddette normative.
5. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione degli impianti termici deve essere riportato
in evidenza sul "libretto di centrale" o sul "libretto
di impianto" prescritto dal comma 9.
6. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
termico appone la firma sul "libretto di centrale"
o sul "libretto d'impianto" di cui al comma 9
per accettazione della funzione che lo impegna, tra l'altro,
quale soggetto delle sanzioni amministrative previste dal
comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
7. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli
impianti termici e' tra l'altro tenuto: -- al rispetto del
periodo annuale di esercizio; -- all'osservanza dell'orario
prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione
consentita dall'art. 9. -- al mantenimento della temperatura
ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di
cui all'art. 4.
8. Nel caso di impianti termici individuali e' fatto obbligo
all'occupante l'unita' immobiliare di affidare la manutenzione
dell'impianto a persona fisica o giuridica che risponda
ai requisiti di cui alla lettera o) dell'art. 1, qualora
non possegga esso stesso i requisiti ivi richiesti. Tali
requisiti, nel caso specifico di impianti termici individuali,
si intende sussistano, tra l'altro, per i soggetti abilitati
alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma
1, lettera c), della legge 5 marzo 1990, n. 46. La figura
del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si
identifica con l'occupante o, su delega di questo, con il
soggetto cui e' affidata la manutenzione dell'impianto,
fermo restando che l'occupante stesso assume in maniera
esclusiva le responsabilitˆ di cui al comma 7. Al termine
dell'occupazione e' fatto obbligo all'occupante di consegnare
al proprietario o al subentrante il "libretto di impianto"
prescritto al comma 9.
9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o
uguale a 35 kW devono essere muniti di un "libretto
di centrale" conforme all'allegato F al presente regolamento;
gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35
kW devono essere muniti di un "libretto di impianto"
conforme all'allegato G al presente regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto
di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio
decreto.
11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti
termici di nuova installazione o da ristrutturare e, per
impianti termici individuali anche in caso di sostituzione
di generatori di calore, deve essere effettuata da un installatore
che possegga i requisiti richiesti per l'installazione e
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c) della legge 5 marzo 1990, n. 46. La compilazione
iniziale del libretto per impianti esistenti all'atto dell'entrata
in vigore del presente regolamento nonche' la compilazione
per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento
e' effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico.
12. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono
quelli riportati sul "libretto di centrale" o
sul "libretto di impianto" di cui al comma 9.
Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta
l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento,
per i generatori di calore con potenza nominale superiore
uguale a 35 kW e almeno con periodicita' biennale per i
generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma
restando la periodicita' almeno annuale delle operazioni
di manutenzione prescritte al comma 4.
13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore
o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva
maggiore o uguale a 350 kW e' inoltre prescritta una seconda
determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare
normalmente alla metˆ del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle
verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale
della potenza termica del focolare, in conformita' a norme
tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre
1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni, deve
risultare: a) per i generatori di calore ad acqua calda
installati antecedentemente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento: non inferiore a quattro punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico
utile alla potenza nominale indicato al punto 1 dell'allegato
E; b) per i generatori di calore ad acqua calda installati
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore
a un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale indicato al punto 1
dell'allegato E; c) per generatori di calore ad aria calda
installati antecedentemente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento: non inferiore a sei punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione
alla potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato
E; d) per generatori di calore ad aria calda installati
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore
a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento
di combustione alla potenza nominale indicato al punto 2
dell'allegato E.
15. Qualora i generatori di calore installati antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento
non possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione
ai valori di rendimento di combustione indicati alle lettere
a) e c) del comma 14 e' prescritta la loro sostituzione
entro i termini appresso indicati: potenza nominale termini
350 kW e oltre entro il 30 settembre 1994 inferiore a 350
kW per zone climatiche E, F entro il 30 settembre 1995 inferiore
a 350 kW per le restanti zone climatiche entro il 30 settembre
1996 I generatori di calore installati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento per i
quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano
stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli
indicati alle lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili
a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono
essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla
data della verifica.
16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni
di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti
di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere
b) e d) del comma 14, sono comunque esclusi dalla conduzione
in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) e
h) del comma 6 dell'art. 9.
17. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione
invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione
di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore,
macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore,
le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici,
gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli
impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione
invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere
muniti di "libretto di centrale" predisposto,
secondo la specificita' del caso, dall'installatore dell'impianto
ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio
e della manutenzione; detto libretto dovra' contenere oltre
alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi
da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilita' di
detti elementi in conformita' alle leggi vigenti, la periodicita'
prevista per le verifiche; un apposito spazio dovra' inoltre
essere riservato all'annotazione degli interventi di manutenzione
straordinaria. Per la parte ad eventuali generatori di calore
il libretto di centrale si atterra' alle relative disposizioni
già previste nel presente regolamento.
18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 10/1991,
i comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province
per la restante parte del territorio effettuano, con cadenza
almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza
tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo
stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico.
I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici
con potenza superiore o uguale a 35 kW devono essere segnati
nel libretto di centrale utilizzando gli spazi appositamente
previsti.
19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli
di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno
stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo
accertamento che gli stessi non svolgano nel contempo funzione
di responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli
impianti termici sottoposti a controllo. L'ENEA, nell'ambito
dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, fornisce agli Enti locali
che ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento
dell'idoneitˆ tecnica dei predetti organismi.
20. In una prima fase transitoria di applicazione del presente
regolamento, in alternativa alle procedure di controllo
di cui ai commi 18 e 19, gli Enti di cui al comma 18 possono,
con proprio provvedimento, reso noto alle popolazioni interessate,
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e all'ENEA, stabilire che i controlli ordinari biennali
si intendano effettuati nei casi in cui i proprietari degli
impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e
manutenzione degli stessi trasmettano, entro termini stabiliti
dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, con
firma autentica e con connessa assunzione di responsabilita',
attestante il rispetto delle norme del presente regolamento,
con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle
verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli Enti, qualora
ricorrano a tale forma di controllo, devono comunque effettuare
verifiche a campione ai fini del riscontro della veridicita'
delle dichiarazioni pervenute, devono altres“ provvedere
per tutti gli impianti termici per i quali risulti omessa
la dichiarazione di cui sopra a controlli nei termini previsti
dal comma 18. La fase transitoria di cui al presente comma
non deve di norma superare i due anni per gli impianti termici
con potenza superiore o uguale a 350 kW, i quattro anni
per gli impianti termici centralizzati di potenza inferiore
a 350 kW ed i sei anni per gli impianti termici per singole
unità immobiliari. |
Art.
12 - Entrata in vigore
1. Il presente
regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno
effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di recepimento delle normative UNI previste dall'art. 5,
comma 2, dell'art. 8, comma 3, dall'art. 11, comma 14, e
dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal I agosto
1994. |
|
Copyright
2004 / 2005 Frisinga Enterprise
|